In relazione alle innovazioni apportate dalla legge di bilancio per il 2025 (legge n.207/2024) è stata emanata la circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative, per garantire l’uniformità di azione degli Uffici, in materia di riordino delle detrazioni d’imposta.
Analizzando il contenuto del nuovo articolo 16-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR - DPR n.917/1986), rubricato “Riordino delle detrazioni”, la circolare fa presente che - nell’ambito della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro - sono stati posti limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:
- il reddito complessivo del contribuente;
- il numero di figli fiscalmente a carico.
In buona sostanza è prevista una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’importo massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992.
Operativamente, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna specifica norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato secondo quanto dispone il predetto articolo 16-ter.
Nella determinazione dell’importo degli oneri e delle spese ai quali applicare le nuove restrizioni introdotte dall’articolo 16-ter, devono comunque essere rispettate le regole ordinarie previste dalle singole disposizioni agevolative, “ivi inclusi gli specifici limiti e le percentuali di detrazione”.
Peraltro, in conformità a quanto previsto dal riformulato articolo 12 del TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quando le norme agevolative fanno riferimento ai familiari, è possibile fruire delle detrazioni per gli oneri e per le spese sostenuti nell’interesse:
- del coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- di ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti;
- dei figli adottivi, affiliati o affidati, e dei figli conviventi del coniuge deceduto;
- degli ascendenti conviventi.
L’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione si calcola moltiplicando “l’importo base”, determinato con riferimento al reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente crescente in relazione al numero di figli, compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio e i figli adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR.
Per il periodo d’imposta 2025, “l’importo base” è pari a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro ma non superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Il coefficiente da applicare all’importo base, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, è pari a:
- 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- 0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1 se sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio, sempre fiscalmente a carico, con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della citata legge n. 104/1992.
Per l’individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico, in base al quale determinare il coefficiente da applicare, occorre necessariamente far riferimento al numero dei figli che risultano fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili.
Tali figli, fermo restando il rispetto del requisito reddituale per essere considerati fiscalmente a carico, rilevano nel computo anche qualora gli stessi siano a carico solo per una parte dell’anno e nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale.
Sulla base delle vigenti disposizioni normative, il contribuente, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, deve:
- quantificare “l’importo base” avuto riguardo al reddito complessivo posseduto;
- applicare a tale importo il coefficiente individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico.
Il risultato così ottenuto determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante.
Per agevolare il calcolo, la circolare riporta una tabella riepilogativa dei massimali degli oneri e delle spese detraibili, previsti dal nuovo articolo 16-ter del TUIR.
Tuttavia, ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, sono escluse:
- le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR;
- le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto legge n. 179/2012;
- le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto legge n.3/2015
In conclusione, ricordiamo che il citato articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR prevede che dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% degli oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, per le spese sanitarie, per la parte che eccede euro 129,11 euro, costituite esclusivamente da spese mediche e di assistenza specifica, da spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché da spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, “inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001”.