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Nuovo regime per lavoratori impatriati - Chiarimenti sul “patto di sospensione” del rapporto di lavoro

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Nuovo regime per lavoratori impatriati - Chiarimenti sul “patto di sospensione” del rapporto di lavoro

giovedì, 29 maggio 2025

Con la Risposta a interpello 27 maggio 2025, n. 142, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l'eventuale ostatività del patto di sospensione nell'accesso al regime agevolato per lavoratori impatriati di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 209/2023. 

L’interpello

Il caso oggetto dell’interpello in esame riguarda un cittadino italiano iscritto all’AIRE dal 19 maggio 2023, che ha manifestato l’intenzione di rientrare in Italia a partire dal periodo d’imposta 2026. Prima del trasferimento all’estero, il contribuente lavorava in Italia per una  società, poi distaccato presso altra società, con sede all’estero. Al momento del rientro in Italia, invece, è previsto che presti attività lavorativa per una terza società, diversa dale prime due.

Un elemento particolare del caso è rappresentato dalla sottoscrizione di un “patto di sospensione del rapporto di lavoro” con l’ultima società, con decorrenza dal 15 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, poi prorogato fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire al contribuente di continuare temporaneamente la propria attività con la società presso cui era distaccato. Tuttavia, non è stato chiarito se le tre compagini appartengano o meno allo stesso gruppo societario, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 209/2023, che fa riferimento ai criteri di controllo definiti dall’art. 2359 cod. civ.

La questione sollevata riguarda quindi due profili distinti ma strettamente connessi:

  • da un lato, la rilevanza del patto di sospensione rispetto al computo della residenza estera pregressa;
  • dall’altro, l’eventuale riconducibilità delle società coinvolte a un medesimo gruppo, circostanza che, se verificata, determinerebbe un innalzamento del periodo minimo di permanenza all’estero da tre a sei o sette anni.

Ciò posto, l'istante chiede se nella fattispecie prospettata possa applicare il regime speciale per  lavoratori impatriati (ex art. 5 D.Lgs. n. 209/2023, in vigore dal 29 dicembre 2023), chiedendo chiarimenti in particolare  «circa l'eventuale ostatività del patto di sospensione nell'accesso al regime agevolato».

Soluzione delle Entrate

Nella Risposta all’interpello di cui trattasi, l’Agenzia delle Entrate – concordando con la soluzione prospettata dall’istante che ritiene non ostativo all'accesso al regime agevolato impatriati  «il patto di sospensione del rapporto di lavoro» - ha chiarito che ai fini della fruizione del regime fiscale speciale impatriati di cui al D.Lgs. n. 209/2023, non rileva se il lavoratore, prima di rientrare in Italia, abbia sottoscritto un patto di sospensione del rapporto di lavoro, al fine di poter sviluppare una collaborazione professionale con la società presso la quale già svolge l'attività lavorativa all'estero.

Infatti, secondo le Entrate, il regime impatriati trova applicazione se il lavoratore è stato residente all’estero per almeno tre periodi d'imposta, nel caso in cui non ci sia coincidenza tra il datore di lavoro (medesima società o altra società riconducibile al medesimo gruppo come definito ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) e 2), cod. civ.) per il quale il lavoratore è stato impiegato all'estero nel periodo d'imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale lavorerà dopo il trasferimento in Italia.

Qualora, invece, vi sia coincidenza, il periodo minimo di pregressa permanenza all'estero da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che continui a lavorare per lo stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all'estero e se questo coincide con il datore di lavoro presso il quale ha lavorato durante il periodo d'imposta precedente il trasferimento all'estero o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento.

In conclusione, per l’Agenzia Entrate, non importa, ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale, se il lavoratore ha sottoscritto un patto di sospensione del rapporto di lavoro senza alcuna corresponsione ne decorrenza di anzianità e senza obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali in capo al datore di lavoro.

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