Con la Risposta a interpello 14 maggio 2025, n. 135, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle plusvalenze da cripto-attività in regime amministrato.
L’interpello
L’istanza di interpello è presentata da una PMI innovativa, iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) che offre una gamma di prodotti e servizi legati alle cripto-attività, tra cui exchange, staking e custodial wallet.
La società, agendo come operatore finanziario ex art. 3, comma 5, lett. i) e i-bis), del D.Lgs. n. 231/2007, intende offrire ai propri clienti la possibilità di optare per il regime amministrato per la tassazione delle plusvalenze e altri proventi derivanti dalle cripto-attività.
A tal fine, l’istante pone diversi quesiti all’Agenzia delle Entrate riguardanti il calcolo della plusvalenza nel caso in cui:
- il cliente trasferisce le proprie criptovalute verso un self custodial wallet di sua proprietà;
- il cliente trasferisce le proprie criptovalute verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange;
- il cliente revochi l'opzione per il regime del risparmio amministrato;
- la società riceva depositi in criptovalute provenienti da altri wallet (self custodial o presso altri exchange) intestati ai clienti stessi o a soggetti terzi.
Da ultimo, l’istante chiede chiarimenti in merito alla corretta determinazione del costo di acquisto delle criptovalute.
Soluzione delle Entrate
Si premette che per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o diritti trasferibili e memorizzabili elettronicamente tramite tecnologia di registro distribuito o analoga. La permuta tra cripto-attività con eguali caratteristiche e funzioni non è un evento fiscalmente rilevante. Questi redditi diversi sono imponibili per le persone fisiche (non nell’esercizio di impresa/arte/professione), enti non commerciali (se non derivanti da attività commerciale), società semplici ed equiparate, e soggetti non residenti con reddito prodotto in Italia. L’imposta è applicata con l’aliquota del 26%, la stessa delle attività finanziarie.
E’ prevista la possibilità per gli operatori non finanziari di applicare l‘imposta sostitutiva se il contribuente opta per il regime del risparmio amministrato o gestito.
Ciò premesso, sulla base dei riferimenti normativi e di prassi (art. 1, commi da 126 a 147, della legge n. 197/2022 - legge di Bilancio 2023 - che ha introdotto modifiche sulla tassazione delle criptoattività e Circolare n. 30/E/2023), l’Agenzia Entrate risponde ai quesiti nei seguenti termini:
- Trasferimenti verso wallet esterni. L’Agenzia chiarisce che non si configura una cessione fiscalmente rilevante (e dunque non si genera una plusvalenza) solo se il cliente è in grado di documentare in modo certo e oggettivo che il wallet di destinazione è effettivamente a lui intestato. Non è sufficiente una dichiarazione scritta o videoregistrata del cliente: serve documentazione oggettiva che dimostri la titolarità. In assenza di tali elementi, il trasferimento è considerato cessione a titolo oneroso verso terzi, con conseguente tassazione della plusvalenza.
- Revoca dell’opzione per il regime amministrato. La società continua a operare come sostituto d’imposta fino al 31 dicembre dell’anno di revoca. Deve inoltre fornire al cliente:
- il valore di carico delle cripto–attività ancora detenute;
- le eventuali minusvalenze residue, utilizzabili nei quattro anni successivi.
- Depositi in cripto da altri wallet. Se il cliente trasferisce cripto–valute da wallet esterni verso la piattaforma dell’istante, il costo fiscale (valore di carico) deve essere documentato con prove certe: ad esempio, contabili bancarie, ricevute di acquisto, estratti conto di altri exchange. Non è ammessa la dichiarazione sostitutiva da parte del cliente. In assenza di documentazione, il valore di carico si presume pari a zero.
- Determinazione del costo e plusvalenza. Nel regime amministrato, il valore di acquisto delle cripto–attività è determinato mediante costo medio ponderato per categoria omogenea (criptovalute con stessa denominazione), come già avviene per altri strumenti finanziari. Questo sistema consente una gestione semplificata e coerente del patrimonio digitale.