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Professionisti nella crisi d’impresa e nelle funzioni giudiziarie. Requisiti e adempimenti per svolgere gli incarichi

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Professionisti nella crisi d’impresa e nelle funzioni giudiziarie. Requisiti e adempimenti per svolgere gli incarichi

giovedì, 15 maggio 2025

La Fondazione Nazionale dei commercialisti ha recentemente pubblicato un quaderno di ricerca in cui, in maniera molto dettagliata, esamina requisiti, responsabilità, adempimenti e cause di incompatibilità per lo svolgimento degli incarichi professionali nell’ambito della crisi d’impresa e nelle funzioni giudiziarie.

Il documento si snoda in sei sezioni, ciascuna dedicata ai diversi ruoli e compiti svolti dal professionista nel quadro della situazione di crisi delle imprese e nelle fasi successive, compresa la vendita all’asta, la custodia dei beni, la consulenza tecnica nell’iter giudiziario e l’intervento in procedure di mediazione.  

Facendo leva sulla normativa europea (in particolare, sulla direttiva n. 2018/1023 del 20 giugno 2019), la fondazione si sofferma sull’importanza della formazione del professionista per lo svolgimento adeguato degli incarichi assegnati in tali ambiti di intervento. Ricordando che, nel rispetto di quanto stabilito dal legislatore europeo, il professionista, al quale viene assegnato un ruolo nel quadro delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, deve essere adeguatamente formato e deve avere una specifica esperienza ed opportune competenze nel settore. All’autorità giudiziaria e amministrativa, cui compete la designazione del professionista, spetta il compito di accertare la preparazione del soggetto cui cade la selezione, nonché la verifica dell’assenza di conflitti di interesse, la cui presenza, invece, comporterebbe la possibile richiesta di ricusazione da parte di debitori e creditori.

L’elenco dei gestori nell’ambito delle procedure di crisi d’impresa e insolvenza

La necessità di effettuare un prefiltro su persone preparate e adeguatamente formate ha, pertanto, condotto il legislatore a mettere a punto un albo, al fine di semplificare la procedura di selezione. E’ stato, quindi, istituito presso il Ministero della giustizia un elenco di soggetti costituiti, anche in forma associata o societaria, dal quale il tribunale può attingere per assegnare i vari incarichi previsti in capo ai professionisti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di seguito anche CCII).

Requisito dell'adeguata formazione

Chiunque, tra i professionisti abilitati all’esercizio della professione di commercialista o avvocato, esperto contabile e consulente del lavoro, sia, dunque, interessato ad iscriversi a tale albo, deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 358 comma 1 del CCII e deve dimostrare di aver assolto agli obblighi formativi di cui all’articolo 4 comma 5 lettera b. del Decreto del Ministero della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, mediante corsi della durata di almeno quaranta ore.

Non solo. Il professionista interessato all’iscrizione deve altresì presentare un’autocertificazione attestante il possesso di un’adeguata esperienza maturata non oltre l’ultimo quinquennio, quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore in proprio o con l’ausilio di altri professionisti già iscritti nell’elenco.

Per mantenere l’iscrizione è doveroso inoltre partecipare a corsi o convegni della durata almeno di 18 ore, organizzati da università, ordini professionali o altri organismi che operano in collaborazione con tali enti per ricevere un aggiornamento professionale ogni due anni. 

Nella domanda di iscrizione, che deve essere presentata online, tramite l’apposito portale del Ministero della giustizia, il professionista può specificare le funzioni o la funzione che intende svolgere.

Quali enti possono erogare i corsi di formazione iniziale finalizzati all’iscrizione? 

Secondo il combinato disposto degli art. 356, co. 2, d. lgs. n. 14/2019, art. 4, co. 2 e 5, lett. b) del d.m. 202/2014 ed art. 16 del d.P.R. n. 162/1982, ai fini dell’iscrizione, è necessario dimostrare di avere frequentato un corso di perfezionamento erogato da una università, pubblica o privata, o analogo corso organizzato, in convenzione con università pubbliche o private, da uno degli enti indicati dall’art. 4, co. 2, del d.m. n. 202/2014, ovverosia “le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai”. 

Sono esclusi ai fini dell’iscrizione all’elenco, i corsi erogati da enti, pubblici o privati, senza convenzione con alcuna università, né i corsi erogati da enti diversi da quelli indicati dall’articolo 4, comma 2 cit., benché abbiano eventualmente stipulato dette convenzioni. 

Tuttavia, alla luce della Circolare prot. n. 57216.U del 13 marzo 2023, sono legittimati ad erogare la formazione iniziale anche gli ordini professionali dei consulenti del lavoro, laddove stipulino apposita convenzione con università pubbliche o private, ai sensi dell’art. 4, co. 5, lett. b) del d.m. n. 202/2014, a condizione che i corsi rispettino gli ulteriori requisiti di legge.

Requisiti professionali

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco dei professionisti abilitati a svolgere incarichi nell’ambito delle procedure della crisi d’impresa e dell’insolvenza:

  •  Gli iscritti agli albi degli avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro;
  • Gli studi professionali associati, o stp, e in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico deve essere designato il professionista, persona fisica, che lo svolgerà;
  • Coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purchè non sia intervenuta nei loro confronti una dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale.

Requisiti di onorabilità

I professionisti interessati all’iscrizione, inoltre, devono possedere requisiti di onorabilità e dunque:

  •  Non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza di cui all’articolo 2382 c.c.;
  • Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011;
  • Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione a 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  • Non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari da parte dell’ordine di appartenenza, salvo quella minima prevista.

Autenticazione delle esperienze

A norma dell’art. 356, co. 2, terzo periodo, del d. lgs. n. 14/2019, costituisce requisito per l'iscrizione all'elenco anche il possesso del requisito esperienziale, da comprovarsi mediante un’autocertificazione rilasciata dall’interessato ai sensi dell’art.46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, con la quale si certifichi l’adeguata esperienza maturata non oltre l’ultimo quinquennio- e quindi non oltre i cinque anni che precedono la domanda di iscrizione – svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all'elenco.

 In particolare, nell’autocertificazione: 

  1.  deve essere dichiarato che l’esperienza sia stata maturata non oltre i 5 anni antecedenti alla data della domanda;
  2. deve attestarsi che detta esperienza è adeguata;
  3. deve indicarsi se l’attività professionale è stata svolta in proprio e/o in collaborazione con professionisti iscritti all’elenco, in tale ultimo caso indicandone il nominativo;
  4. deve risultare di quale attività professionale si tratti (attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale) con indicazione degli estremi delle procedure (nome o numero di ruolo).

Come iscriversi all’elenco dei professionisti abilitati a svolgere incarichi nell’ambito delle procedure della crisi d’impresa e dell’insolvenza

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, secondo le specifiche tecniche di cui al decreto del 30 dicembre 2022 (v. art. 4, co. 5 del d.m. 75/2022), attraverso l’apposito portale accessibile dal sito istituzionale del Ministero della Giustizia.

Ciascun interessato, individualmente, può essere iscritto all’elenco alternativamente in qualità di professionista (art. 358, co. 1, lett. a) del d. lgs. n. 14/2019) ovvero di incaricato di funzioni di amministrazione direzione e controllo in società di capitali o in società cooperative (art. 358, co. 1, lett. c) del medesimo decreto). 

Lo stesso interessato, tuttavia, può essere al contempo iscritto quale legale rappresentante o socio di una società tra professionisti e/o quale associato di uno studio professionale (art. 358, co. 1, lett. b) dello stesso decreto), cumulando l’iscrizione individuale con l’iscrizione quale componente di una società tra professionisti e/o di uno studio associato.

Ai fini dell’iscrizione, è richiesto il pagamento di apposito contributo, fissato dall’art. 8, co. 1 del d.m. 75/2022, in € 150,00. 

Il contributo può essere versato, ai sensi dell’art. 9 del d.m. 75/2022, mediante le seguenti modalità: 

“a) versamento con modalità informatiche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA, prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) versamento mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; c) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; d) versamento mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato”. 

Il versamento mediante bonifico può essere effettuato sull’IBAN IT42B0100003245348011241324, intestato alla Tesoreria provinciale di Roma dimostrando l’avvenuto pagamento mediante produzione della relativa ricevuta di versamento, da cui dovrà risultare il nominativo del soggetto interessato e la causale di versamento “Iscrizione elenco gestori della crisi e dell’insolvenza”. 

STP e studi associati devono versare, ai fini dell’iscrizione, l’importo di € 150,00, a prescindere dal numero di soci o associati che intenda iscrivere. 

Il contributo è rimborsabile solo in caso di errore che abbia comportato un doppio pagamento. A tal fine è possibile presentare apposita istanza di rimborso all’indirizzo PEC albocrisiimpresa.dag@giustiziacert.it, documentando l’avvenuto erroneo doppio versamento. 

Poiché il contributo non è rimborsabile, in caso di presentazione di nuova domanda a seguito di diniego, andrà versato un nuovo contributo. 

Solo in caso di revoca della domanda, può essere utilizzata per la nuova domanda la stessa ricevuta di pagamento del contributo già utilizzata per la domanda revocata.

Nel documento della Fondazione sono indicate, inoltre, per ogni specifico incarico, quale curatore, liquidatore, esperto indipendente nella composizione negoziata della crisi d’impresa, gestore della crisi da sovraindebitamento, commissario straordinario della grandi imprese in stato di insolvenza, consulente tecnico del giudice, amministratore giudiziario, perito nel processo penale, propri ed ulteriori requisiti di professionalità, onorabilità e formazione, nonché le cause di incompatibilità e le situazioni di conflitto di interesse a cui ciascun professionista iscritto all’elenco, deve fare riferimento prima di accettare l’incarico specifico.

 

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