Con la Risposta a interpello 13 maggio 2025, n. 130, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’utilizzo di un credito edilizio (Superbonus) ceduto dal titolare a una banca e non ancora accettato o rifiutato dalla stessa cessionaria.
L’interpello
Nel caso di specie, una società società ha sostenuto, nel periodo d'imposta 2022, spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica su un immobile di sua proprietà, beneficiando del Superbonus (detazione 110%) ai sensi dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020.
La stessa società ha ceduto il credito maturato a una banca, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa, fra cui l’invio all’Agenzia delle Entrate delle apposite comunicazioni (opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, ex artt. 119 e 121 D.L. 34/20). La parte di credito relativa alle spese del primo semestre 2022 è stata regolarmente bonificata dalla banca mentre l’ulteriore credito, imputabile alle spese del secondo semestre 2022, anch’esso ceduto alla banca, dal giorno della comunicazione (28 marzo 2023) ad oggi è in “attesa di accettazione”.
La società chiede quindi, in primo luogo, chiarimenti sull’utilizzo del credito che è ancora in sospeso. Domanda, inoltre, nel caso in cui la banca rifiutasse tale credito, come poter recuperare le quattro rate relative alla detrazione del secondo semestre. E infine vuole sapere, sempre in caso di rifiuto da parte della banca, se può optare per la ripartizione in dieci anni (art. 2, comma 3-sexies, del D.L. n. 11/2023 in modifica dell’art. 119, comma 8-quinques, del D.L. 34/2020) presentando la dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2023 o, in alternativa se può optare per la ripartizione decennale direttamente con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.
Soluzione dele Entrate
Con la risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate, relativamente al primo quesito evidenzia che “il credito, ancora ''in attesa di accettazione'' da parte della banca cessionaria, non è allo stato attuale nella disponibilità dell'istante. Pertanto, nel caso di specie, sarà suo interesse prendere contatti con la banca, invitandola a procedere con l'accettazione o il rifiuto del credito, non potendo l'Amministrazione finanziaria intervenire nel rapporto privatistico.
Conseguentemente, in risposta al secondo quesito, l'Aagenzia delle Entrate sottolinea che solo in caso di rifiuto da parte del cessionario, l'istante potrà riacquisire la facoltà di utilizzare - come detrazione, nella propria dichiarazione dei redditi, ripartita in quattro quote annuali di pari importo - il beneficio fiscale maturato. In tale circostanza, ai fini della fruizione delle prime due rate, dovrà integrare le dichiarazioni trasmesse con riferimento ai periodi d'imposta 2022 e 2023, considerato che, alla data di presentazione della presente istanza, sono già decorsi i termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni indicati.
In risposta al terzo quesito, invece, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che, contrariamente a quanto invece ipotizzato dall’istante, lo stesso non può fruire dell'opzione prevista dal comma 8-quinqiues, che consente, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2022, di ripartire la detrazione in dieci quote annuali di pari importo, in luogo delle ordinarie quattro. Ciò in quanto, tale opzione - come chiarito dalla norma - va esercitata solo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
L'omesso esercizio dell'opzione in questione con le predette modalità non può essere ''sanato'' ricorrendo all'istituto della dichiarazione integrativa, afferma l'Agenzia Entrate, la quale ritiene che solo per espressa disposizione di legge sia consentito accedere all'istituto della dichiarazione integrativa ai fini dell'esercizio di un regime opzionale, derogando ai termini ordinari e al principio generale.
Diversamente, il “ravvedimento” mediante dichiarazione integrativa, equivarrebbe a una scelta ex post, alterando la funzione dell’opzione stessa.
Conclude quindi l’Agenzia che solo con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2023 il comma 8-sexies dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, prevede espressamente la possibilità di ripartire la detrazione spettante in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023, mediante opzione da esercitare tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 32/1998, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.