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Garante privacy: i dipendenti in smart working non vanno geolocalizzati

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Garante privacy: i dipendenti in smart working non vanno geolocalizzati

mercoledì, 14 maggio 2025

E’ vietato geolocalizzare i dipendenti che lavorano in smart working, lo ha precisato il Garante per la protezione dei dati personali con un provvedimento sanzionatorio emesso a carico di una società, datrice di lavoro, comminandole una sanzione pari a 50 mila euro.

L’azienda rilevava la posizione geografica dei suoi dipendenti, circa un centinaio, mentre operavano in smart working.

Il Garante è stato chiamato ad intervenire a seguito della segnalazione di un dipendente e di una specifica comunicazione da parte dell’Ispettorato della Funzione Pubblica, riscontrando, durante le operazioni ispettive, numerose violazioni del GDPR.

L'Azienda monitorava i propri dipendenti per appurare l'esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l'indirizzo dichiarato nell'accordo individuale di smart working, anche in base a specifiche procedure di controllo diretto. 

Mediante queste procedure, il personale, selezionato a campione, veniva contattato telefonicamente dall’Ufficio controlli che gli chiedeva di attivare la geolocalizzazione del pc o dello smartphone, effettuando una timbratura con un’apposita applicazione, e di dichiarare via un’e-mail, il luogo esatto in cui si trovava in quel preciso momento. 

Dopo tale richiesta, l’azienda avviava ulteriori verifiche, sanzionando a livello disciplinare i dipendenti colti nell’inadempimento delle regole aziendali.

La procedura mancava però di un’idonea base giuridica e di un'appropriata informativa, pertanto, la datrice di lavoro violava completamente la riservatezza dei dipendenti; venivano inoltre individuate dall’autorità molteplici ulteriori inosservanze del Regolamento europeo n. 679/2016 e del Codice privacy.

Se è vero che il datore di lavoro ha le proprie esigenze di controllo rispetto all’osservanza delle regole da parte dei lavoratori che operano in smart working, ricorda il Garante, ciò non significa che tali finalità possano essere raggiunte a distanza mediante strumenti tecnologici che violano lo spazio di libertà e la dignità dell’individuo, in quanto lo strumento tecnologico che effettua una geolocalizzazione mirata, arriva ad effettuare un monitoraggio diretto dell’attività del dipendente, ponendosi in palese violazione  dello Statuto dei lavoratori e di norme e principi di natura costituzionale.

 

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