Con la Risposta a interpello 17 aprile 2025, n. 111, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale del corrispettivo che un sostituto d’imposta con residenza fiscale in Italia versa a un soggetto non residente.
La fattispecie
Nel caso di specie, la società istante, quale acquirente, ha sottoscritto con Beta e Gamma, in qualità di venditori, un contratto preliminare di compravendita di azioni avente ad oggetto la cessione del capitale sociale di Delta e, indirettamente, della controllata Zeta.
Per effetto della sottoscrizione del detto contratto, il Manager, nato in Italia e fiscalmente residente in altro Paese, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore e amministratore delegato ricoperta all'interno del Gruppo. Di conseguenza, la società e il Manager hanno siglato l'''Accordo di interruzione carica e patto di non concorrenza'', in virtù del quale il Manager ha assunto per un periodo di tre anni, limitatamente al territorio italiano, una serie di obblighi di non concorrenza, nonché l'obbligo di comunicare ogni eventuale attività svolta, rinunciando contestualmente ad ogni ulteriore e futura pretesa discendente dalla carica ricoperta. A sua volta, la società si è impegnata a versare al Manager una determinata somma omnicomprensiva.
In virtù del rispetto dei detti obblighi di non concorrenza, l'accordo prevede che, in caso di loro violazione, il Manager debba pagare una penale, ferma la restituzione degli importi eventualmente già percepiti a titolo di corrispettivo.
In relazione a quanto precede, il Manager ha chiesto all'Autorità fiscale del Paese di residenza, di conoscere se il corrispettivo dovesse essere ivi assoggettato a tassazione (Paese di residenza), ovvero in Italia (Stato della fonte), sulla scorta delle disposizioni previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Paesi. Nel caso, l'Autorità del Paese terzo ha ritenuto che, siccome il patto di non concorrenza risponde ad una reale esigenza di protezione aziendale, e non rappresenta una remunerazione per attività lavorative pregresse, l'imposizione è dovuta nello Stato di residenza del lavoratore al momento della percezione della somma (art. 21 della relativa Convenzione).
Soluzione delle Entrate
Con la risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver riepilogato i princìpi di diritto interno inerenti alla tassazione del patto di non concorrenza (artt. 17, comma 1, lett. a) e 23, comma 2, lett. a), TUIR; art. 23, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 600/1973), sottolinea che nella fattispecie debba trovare applicazione il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno. Pertanto, per la corretta identificazione del trattamento applicabile, occorre fare riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Paese di residenza fiscale del Manager a cui è destinata la somma, nonché al Commentario all'art. 15 del Modello di Convenzione OCSE.
Specificamente, devono trovare applicazione i seguenti princìpi:
- se gli emolumenti corrisposti a fronte dell'assunzione di un obbligo di non concorrenza risultano comunque connessi allo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, trova applicazione l'art. 15, par. 1, del Trattato, che dispone la tassazione esclusiva dei redditi di lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l'attività lavorativa sia svolta nell'altro Stato contraente; ipotesi che determina l'assoggettamento a imposizione concorrente in entrambi i Paesi;
- se invece gli emolumenti non risultano direttamente collegati ad un'attività lavorativa svolta prima della cessazione del rapporto di lavoro, essi sono soggetti ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del Manager al momento della percezione.