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Tax Control Framework. Le modalità per il rilascio dell’attestazione di certificatore

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Tax Control Framework. Le modalità per il rilascio dell’attestazione di certificatore

venerdì, 18 aprile 2025

Un Protocollo d’intesa tra i Consigli nazionali degli Avvocati e dei Commercialisti con il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate individua titoli e competenze professionali per l’iscrizione nell’apposito elenco previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n.128/2015.

L’articolo 3 del citato decreto legislativo ha istituito, come è noto, il regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti, dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale.

Il successivo articolo 4, modificato dal decreto legislativo n.221/2023 ed in vigore dal 18 gennaio 2024, prevede che l’impresa che aderisce al regime deve essere dotata, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un “efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno”.

Tale sistema deve assicurare:

  • una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
  • efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
  • efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
  • una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali.

Operativamente il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere predisposto in modo coerente con le linee guida che saranno indicate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e deve essere “certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili”.

In tale ambito, il Consiglio nazionale dei Commercialisti, il Consiglio nazionale Forense, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa finalizzato a definire i termini e le modalità di individuazione dei titoli e delle competenze professionali valutabili per il rilascio dell’attestazione di certificatore, necessaria ai fini dell’iscrizione all’elenco dei certificatori del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. L’attività di certificatore del rischio fiscale è riservata dalla legge ai soli avvocati e commercialisti. L’elenco dei professionisti abilitati è tenuto dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rispettivamente per gli Avvocati e per gli iscritti alla sezione A dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

L’iscrizione nell’elenco presuppone la partecipazione a percorsi formativi suddivisi in tre moduli e di durata complessiva di almeno 80 ore, aventi ad oggetto le seguenti materie:

  • sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
  • principi contabili;
  • diritto tributario.

Come previsto dal Protocollo, la conclusione di ciascun percorso formativo e il superamento di un successivo test di valutazione sono attestati, per i rispettivi iscritti, dai due Consigli nazionali. Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei test di valutazione sono stabilite dai due Consigli nazionali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate.

Sono esonerati dalla frequenza e dai test gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli Avvocati o alla sezione A dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che abbiano avuto formale incarico di progettazione, realizzazione e sviluppo di sistemi di controllo interno del rischio fiscale già validati dall’Agenzia delle Entrate o che abbiano cooperato in maniera comprovata per almeno cinque anni, in qualità di responsabile dei rischi fiscali delle imprese in adempimento collaborativo, con i soggetti incaricati della progettazione, della realizzazione e dello sviluppo di sistemi di controllo interno del rischio fiscale validati dall'Agenzia delle Entrate.

Sono, altresì, esonerati gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli Avvocati o alla sezione A dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che siano stati componenti di organismi di vigilanza o “comitati endoconsiliari analoghi” o abbiano svolto funzioni di Audit aziendale, per almeno due anni in società ammesse, nei medesimi anni, al regime di adempimento collaborativo. Fruiscono dell’esonero anche i professori universitari di prima e seconda fascia di ruolo nelle discipline economico-aziendali (settore scientifico-disciplinare: ECON-06/A ex SECS-P07) o di diritto tributario (settore scientifico-disciplinare: IUS 12), iscritti da almeno cinque anni all’albo degli Avvocati o alla sezione A dell’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili.

E’ previsto l’esonero sia dalla frequenza che dai test per i professori universitari di prima e seconda fascia abilitati all’insegnamento e per i ricercatori a tempo determinato (di tipo A e di tipo B) nelle discipline economico-aziendali (settore scientifico-disciplinare: ECON-06/A ex SECS-P07) o di diritto tributario (settore scientifico-disciplinare: IUS 12), iscritti da almeno cinque anni all’albo degli Avvocati o alla sezione A dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, limitatamente al modulo o ai moduli relativi all’ambito disciplinare di conseguimento dei predetti titoli.

 

Inoltre il Protocollo prende in esame ulteriori casi di esonero concernenti test e moduli, ai fini dell’iscrizione nel predetto elenco dei certificatori. 

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