Il CNDCEC comunica agli iscritti e ai Presidenti degli Ordini i nuovi criteri di equipollenza per l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi d’impresa
Con il comunicato pubblicato in data 31 marzo 2025 e la relativa informativa n. 48/2025 agli Ordini territoriali, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha comunicato i nuovi criteri di equipollenza per l’aggiornamento biennale dei professionisti iscritti all’Elenco dei gestori della crisi d’impresa, ai sensi del D. Lgs 13 settembre 2024, n. 136, che ha modificato l’art. 356, comma 2, del D. Lgs 14/2019. Tale disposizione, infatti, ha ridotto l’obbligo formativo da 40 a 18 ore e ha stabilito la possibilità, per gli Ordini professionali, di stabilire criteri di equipollenza tra l’aggiornamento biennale per i gestori della crisi e i corsi di formazione professionale continua.
Il comunicato fa seguito alle FAQ “Elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese” pubblicate il 26 febbraio 2025 dal Ministero della Giustizia – in quanto organo vigilante dell’Elenco stesso – con le quali si confermano i criteri di equipollenza già sottoposti al Ministero dal CNDCEC nel mese di ottobre 2024.
Si riportano di seguito le caratteristiche utili a ritenere i corsi di formazione equipollenti e idonei ad assolvere l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi, così come indicate dal CNDCEC:
- i corsi sono stati realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo che modifica il Codice della crisi (i.e. D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 entrato in vigore il 28 settembre 2024);
- sono stati accreditati dal Consiglio Nazionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento FPC adottato dal Consiglio Nazionale e pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2023;
- hanno ad oggetto uno o più argomenti indicati nelle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura adottate il 1° febbraio 2023 ed (eventualmente) integrati con le novità previste dal decreto correttivo;
- hanno ad oggetto la trattazione dei temi indicati alla lettera c) per un numero di ore non inferiore a 6;
- nell’attestato di partecipazione indicano espressamente la durata del corso e l’equipollenza tra il corso per l’aggiornamento biennale e quello per la formazione professionale continua ai sensi dell’art. 356, comma 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- saranno erogati dal Consiglio Nazionale, dagli Ordini territoriali, dalle Scuole di Alta Formazione costituite dagli Ordini territoriali (SAF) e dai Soggetti autorizzati ad erogare la formazione a favore degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell’art. 11 del Regolamento FPC;
- non avranno ad oggetto esclusivamente le tematiche del sovraindebitamento di cui all’art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202 e che soddisferanno la condizione posta alla lettera d);
- non sono realizzati per assolvere gli obblighi formativi per l’inserimento nell’Elenco esperti indipendenti ex art. 13 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.