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Abbigliamento (Industria) e fondo di previdenza complementare

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Abbigliamento (Industria) e fondo di previdenza complementare

lunedì, 07 aprile 2025

Ad aprile 2025, decorre il nuovo contributo al Fondo di previdenza complementare.

Fondo di previdenza complementare

L’accordo di rinnovo 11 novembre 2024, con vigenza contrattuale 1-01-2024/ 31-03-2027, si applica ai lavoratori del settore tessile, abbigliamento, moda (Industria). Nell’accordo in esame viene stabilito che il Previmoda è il fondo bilaterale paritetico di previdenza complementare in favore di tutti gli addetti del settore Tessile Abbigliamento Moda, aperto alla partecipazione degli altri comparti del settore Moda, che opera in sinergia con il fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore Sanimoda.

Il contributo paritetico a carico dell’azienda e del lavoratore è pari all’1,50% dall’1.1.2012. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda.

Fermo restando il contributo a carico del lavoratore pari all’1,50% dell’E.R.N., il contributo a carico azienda è elevato come segue:

- con decorrenza dall’1.1.2019, all’1,70% dell’E.R.N.;

- con decorrenza dall’1.10.2019, al 2,00% dell’E.R.N. ;

- con decorrenza dall’1.7.2026, al 2,30% dell’E.R.N.

Inoltre, le Parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dall’1.1.2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum;

- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi;

- il primo versamento al fondo può avvenire con decorrenza dal mese in cui avviene l’iscrizione.

Con decorrenza dall’1.1.2014, le Parti concordano quanto segue:

- in occasione di ogni rinnovo del Contratto Nazionale e della consegna del testo del contratto stesso ai lavoratori ai sensi dell’art. 7, l’azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore il materiale informativo sul fondo Previmoda predisposto dal fondo stesso.

- L’azienda consegna ad ogni lavoratore neo-assunto il materiale informativo del fondo Previmoda con la proposta e la modulistica per l’iscrizione, come previsto dall’art. 28.

- Con periodicità triennale le aziende sono impegnate a proporre ai lavoratori non iscritti alla previdenza complementare l’opportunità di associarsi a Previmoda, secondo forme e procedure che saranno definite dalle parti istitutive del Fondo con apposito accordo.

- Le aziende agevoleranno la partecipazione dei lavoratori individuati dal Fondo come propri “referenti” aziendali ai seminari formativi organizzati da Previmoda. I permessi relativi potranno essere coperti con eventuali residui del monte ore per la formazione continua di cui all’art. 65.

Ai lavoratori eletti nell’Assemblea di Previmoda spetta - per la durata del relativo mandato - il diritto ad una giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria del Fondo.

Assicurazione premorienza e invalidità permanente

Ai sensi dell’Accordo 31.3.2024, a beneficio dei lavoratori iscritti a Previmoda il Fondo gestisce un’assicurazione per premorienza e per invalidità permanente che è finanziata con un contributo a carico dell’azienda pari allo 0,20% calcolato sull’E.R.N. che viene versato unitamente ai contributi ordinari di cui al presente articolo.

Con decorrenza dall’1.4.2025 il suddetto contributo sarà elevato allo 0,24% dell’E.R.N..

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