Con la Risposta a interpello 28 marzo 2025, n. 83, l'Agenzia delle Entrate affronta una questione relativa ai rimborsi IVA e alla gestione delle garanzie in seguito a un'operazione di fusione societaria.
La fattispecie
In particolare, la risposta all’istanza di interpello in esame analizza la posizione di una società, che ha richiesto chiarimenti sull'applicazione dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, con particolare riferimento all'esonero dalla presentazione di garanzie e alla sostituzione di quelle già rilasciate.
Nel caso in esame detta società ha chiesto il rimborso di crediti IVA annuali prestando la garanzia nella forma della diretta assunzione dell’obbligo di pagamento da parte della propria società controllante (art. 38-bis, comma 5, D.P.R. n. 633/1972). Quest’ultima, tuttavia, è stata successivamente incorporata da un’altra società, che si è resa disponibile a garantire i citati crediti con fideiussioni bancarie.
Pertanto, la società chiede di confermare che l’istante possa presentare una dichiarazione integrativa ai fini IVA per gli anni dal 2021 al 2023 e, conseguentemente, essere legittimata ad ottenere la restituzione delle garanzie sostitutive.
Inoltre, chiede di confermare che la società sia legittimata ad ottenere la restituzione delle garanzie sostitutive dall'Ufficio ovvero, in alternativa, l'Ufficio sia legittimato a rilasciare una comunicazione scritta indirizzata alla società confermando che le garanzie sostitutive si devono considerare decadute e prive di efficacia.
Soluzione delle Entrate
Nella Risposta all’interpello in esame, con riferimento al caso dell’istante che chiede, per i rimborsi IVA già erogati, di sostituire l'assunzione diretta dell'obbligo di pagamento prestata dalla propria controllante con una dichiarazione integrativa recante il visto di conformità nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la solidità della propria situazione patrimoniale e finanziaria, si richiama la Circolare n. 35/E/2015, ove è stato chiarito che, a differenza di quanto avveniva ai fini della presentazione dell'attestazione di ''virtuosità'' secondo la previgente normativa, non si ritiene possibile la presentazione di detta dichiarazione sostitutiva in un momento successivo alla dichiarazione/istanza.
La dichiarazione sostitutiva potrà essere prodotta successivamente, secondo le modalità previste dai modelli dichiarativi, solo qualora venga presentata una dichiarazione correttiva/integrativa.
Con la citata Circolare n. 35 del 2015 è stata, dunque, ammessa l'integrazione per dotare la dichiarazione annuale del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva originariamente omesso. Tuttavia, lo stesso documento di prassi ha precisato che è consentito correggere ed integrare anche le indicazioni rese con riguardo al presupposto per ottenere il rimborso, nonché alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia, non eseguite o eseguite non correttamente, purché siano rispettate le modalità e i limiti temporali declinati dalla risoluzione n. 99/2014, ove è stata ammessa la possibilità di variare la scelta operata in dichiarazione (compensazione in luogo del rimborso dell'eccedenza a credito IVA) solo laddove non sia già stata conclusa la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento.
Da ciò ne deriva che, in tema di rimborsi IVA, la presentazione della dichiarazione integrativa per modificare il tipo di garanzia già scelto può essere presentata fino a quando non sia stata conclusa da parte dell'Ufficio territorialmente competente la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento.
Tale soluzione è coerente con l'attività istruttoria svolta dall'Ufficio, che deve poter verificare la correttezza delle attestazioni effettuate nella dichiarazione annuale prima di dare esecuzione al pagamento delle somme chieste a rimborso.
Nel caso di specie, quindi, avendo l'Ufficio già liquidato i rimborsi IVA, l'istante non ha più la possibilità di integrare le proprie dichiarazioni IVA al fine di scegliere la forma di garanzia alternativa di cui si discute.
Pertanto, essendo venuta meno la società garante a seguito della fusione, spetta a quella che ha chiesto il rimborso fornire la garanzia sostitutiva in una delle forme previste (cauzione in titoli di Stato o in titoli garantiti dallo Stato, fideiussione rilasciata da una banca, ecc.).