Con il Decreto LEGGE 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2025, viene confermata la proroga relativa all’obbligo di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali.
Al fine di consentire un ingresso graduale dell’obbligo suddetto, il legislatore ha stabilito differenti date per la sottoscrizione dei contratti di polizza assicurativa, in base alla categoria delle imprese interessate, determinata secondo i classici criteri dimensionali.
Per le grandi imprese (oltre 250 dipendenti) è confermato l’obbligo, già previsto dalla legislazione vigente, di stipulare una polizza entro il 31 marzo 2025. Il decreto introduce, per questa tipologia di imprese, un periodo transitorio di 90 giorni, fino al 30 giugno, per consentire alle aziende, prive di contratto di adeguarsi all’obbligo, mantenendo comunque l’accesso a eventuali incentivi o contributi.
Le medie aziende (da 50 a 250 dipendenti) avranno invece ulteriori sei mesi di tempo, fino al 30 settembre 2025, per provvedere alla stipula dei contratti assicurativi. Per tutte le micro e piccole imprese – la maggior parte del tessuto produttivo italiano – l’obbligo è invece spostato al 31 dicembre 2025. In caso di mancata stipula, l’impresa non potrà accedere a ulteriori incentivi statali e risorse pubbliche per sviluppare la propria attività.
Per garantire un’attuazione chiara ed efficace dell’obbligo – e per una più estesa condivisione delle nuove disposizioni con le parti durante la fase di conversione in legge – è stato istituito presso il Ministero per le imprese e il Made in Italy, un adeguato tavolo di monitoraggio dei fenomeni di mercato cui parteciperanno rappresentanti delle categorie produttive e dell’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
Si rammenta che l’obbligo per le imprese di sottoscrivere adeguati contratti di polizza assicurativa contro i danni derivanti da eventi catastrofali è stato istituito con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»; in particolare, l'articolo 1, comma 101, ha previsto l'obbligo per le imprese di stipulare entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
L'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, stabilisce che l'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza debba avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del precisato decreto.
Secondo quanto stabilito dalla norma, le imprese avrebbero dovuto sottoscrivere, pertanto, i contratti di polizza obbligatoriamente entro il 31 marzo 2025, tuttavia, il legislatore, considerando l'elevato numero delle imprese tenute a stipulare il contratto assicurativo, costituite, tra l'altro, per il 95 per cento del totale, da microimprese e l’esiguo tempo a disposizione per onorare l’obbligo e valutare adeguatamente le offerte presenti sul mercato, ha provveduto, come indicato, al differimento temporale dei predetti doveri.