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CCNL 12 marzo 2025: Istituzioni socio-sanitarie (Agidae) e festività

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CCNL 12 marzo 2025: Istituzioni socio-sanitarie (Agidae) e festività

lunedì, 31 marzo 2025

L’art. 53 del ccnl 12 marzo 2025, che si applica ai dipendenti del Settore Istituzioni Socio-Assistenziali (Agidae), regola la disciplina delle festività.

Festività

Il ccnl 12 marzo 2025 regola il rapporto di lavoro del personale dipendente degli Istituti operanti nelle aree del sociale, socio-sanitario-assistenziale-educativo, per attività educative, di assistenza e di beneficenza, di accoglienza, nonché di culto o religione dipendenti dall'Autorità ecclesiastica.

Il presente C.C.N.L. tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni qualora dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.

Le Istituzioni sono suddivise, a titolo esemplificativo ed in quanto dipendenti dall'Autorità ecclesiastica, in:

Area socio-sanitaria

- Istituzioni che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziale, previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali, quali ad esempio:

• Istituti di assistenza domiciliare;

• Case albergo;

• Case protette;

• Case di riposo con reparto protetto;

• Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.);

• servizi per portatori di handicap, comunque denominati (Istituti assistenziali, Centri di riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Comunità alloggio).

Area socio-assistenziale educativa

- Istituti che perseguono, a norma delle costituzioni o dello statuto, finalità di culto, religione, assistenza e beneficenza, quali servizi per soggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati, quali ad esempio:

• Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.;

• Servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo-assistenziali, Comunità alloggio);

• Centri di aggregazione giovanile;

• Servizi di animazione;

• Centri di psicoterapia dell'età evolutiva;

• Centri culturali, ricreativi e sportivi;

• Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcoldipendenti.

Area accoglienza - Servizi - Attività artistiche, culturali e sportive

- Colonie marine e montane,

- Case per ferie, Accoglienza Pellegrini,

- Pensionati e/o Patronati per studenti;

- Case per esercizi spirituali;

Istituzioni preposte alla gestione di attività artistico-culturali, quali, ad esempio:

- Catacombe,

- Musei,

- Biblioteche, ecc.;

- Uffici o centri retti da Curie, Diocesi, Parrocchie o Associazioni ecclesiali;

- Istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero secolare o regolare;

- Onlus che gestiscono attività private sociali rispondenti alla matrice culturale cattolica.

 

 

In particolare, l’art. 53 regola la tematica delle festività; prevedendo che le lavoratrici e i lavoratori usufruiscono, percependo la normale retribuzione, di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:

1) Capodanno

2) Epifania

3) Anniversario della Liberazione (25 aprile)

4) Lunedì di Pasqua

5) Festa del lavoro (1° maggio)

6) Festa della Repubblica (2 giugno)

7) Assunzione della Madonna

8) Festa di tutti i Santi

9) Immacolata Concezione

10) Santo Natale

11) Santo Stefano

12) Santo Patrono (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno).

A) Festività cadente di domenica o nel giorno di riposo settimanale

Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26).

B) Festività lavorata

La lavoratrice e il lavoratore non turnisti che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno diritto alla retribuzione delle ore lavorate, maggiorata del 20%.

Il recupero della festività non goduta verrà retribuito con 1/26 della retribuzione globale di fatto, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituto, con un corrispondente riposo da fruire, entro sessanta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'istituto in accordo con l'interessata/o.

C) Festività lavorata nel giorno di riposo settimanale

In caso di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale e nel quale venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in altro giorno stabilito dall’istituto in accordo con l'interessata o l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo.

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