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Tessile-Moda (Artigianato) ed Una tantum

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Tessile-Moda (Artigianato) ed Una tantum

mercoledì, 26 marzo 2025

A marzo 2025, decorre la seconda quota di Una tantum per il Settore Tessile-Moda (Artigianato).

Una tantum

L’accordo di rinnovo 16 luglio 2024, con vigenza contrattuale 01-01-2023/ 31-12-2026, si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane così come definite dalla legislazione vigente dei seguenti settori:

Area Tessile/Moda

- Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero compresi i seguenti comparti:

- Tutto il tessile tradizionale (es.: lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessili vari, ecc.)

- Alta moda

- Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto

- Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo

- Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni

- Lavorazione o confezione di pellicceria

- Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo

- Bottoni

- Lavorazione e confezione di guanti

- Lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del calzaturiero, del pellettiero, ecc.

- Modisterie

- Riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio

- Ricamo

- Rammendo

- Merletti

- Bomboniere in tessuto

- Borse con lavorazione all'uncinetto

- Retine per capelli

- Fiori artificiali

- Lavorazione e confezione arredi sacri

- Scialli in genere, ventagli

- Modelli in carta

- Oggetti di cucito in genere

- Studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard

- Spazzole, pennelli, produzione fiori secchi, addobbi natalizi, maschere, penne e matite, produzione di parrucche

- Produzione di bambole, articoli in peluche, giocattoli, ornamenti natalizi, articoli e giochi didattici, articoli e giochi della prima infanzia, articoli e giochi per il carnevale, articoli affini, loro accessori, nonché tutto ciò che, come corredo, ai giocattoli sia atto ad illustrarne il significato o completarlo con qualsiasi materia prima (metallo, materie plastiche, materie sintetiche, legno, stoffa, ecc.) sia fabbricato;

- Lavanderia, puliture a secco, tintoria di abiti ed indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere

- Occhiali o articoli inerenti l'occhialeria (es.: montatura, lenti, minuterie, galvanica, coloritura, astucci, ecc.) e che svolgono l'attività di ottica.

Le parti si danno atto che fra le imprese dei comparti sopraindicati sono già comprese quelle che operano in subfornitura.

Area Chimica Ceramica

Settore chimica:

- chimica e settori collegati (cosmetici e profumi, colle e vernici, prodotti per detergenze, cere, candele, ecc.);

- gomma plastica;

- prodotti e attrezzature in plastica ad uso civile e ad uso industriale;

- vetro;

- vetroresina;

- presidi sanitari (prodotti in gomma o plastica per l'igiene e la profilassi);

- prodotti biomedicali;

- erboristeria;

- lavorazione lampade;

- trattamento acque;

- depurazione;

- pirotecnica;

- trattamento e compostaggio dei rifiuti e dei fanghi.

- concia

Settore ceramica:

- ceramica;

- terracotta;

- porcellane;

- gres;

- decorazioni di piastrelle;

- abrasivi;

- refrattari;

- i mestieri artistici e tradizionali ed ii restauro appartenenti al settore ceramica.

Il presente CCNL si applica inoltre alle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti esercenti attività principale e/o accessorie del Settore Conciario.

Le disposizioni contrattuali valevoli per i settori Chimica, Gomma, Plastica, Vetro si applicano anche alle imprese artigiane del settore Concia.

Per il settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto la dizione "lavoratorè'si intende indicativa delle categorie quadri, impiegati e operai.

Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di quadro, impiegato e di operaio.

L’accordo in esame prevede che ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1.1.2023 - 30.6.2024), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 110 euro.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima di 55 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024, la seconda di 55 euro con la retribuzione del mese di marzo 2025.

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