A marzo 2025, decorrono i nuovi minimi retributivi per il Settore Vigilanza (Antincendio).
Minimi retributivi
L’accordo di rinnovo 25 luglio 2024, con vigenza contrattuale 1.01.2024-31.12.2026, si applica:
a) ai dipendenti delle imprese esercenti, anche se gestite in forma cooperativistica, attività di servizi integrativi antincendio sia terrestri che marittimi, guardie ai fuochi, vigilanza, assistenza, prevenzione e primo intervento antincendio durante le operazioni di caricazione, discarica, allibo e movimentazione di merci pericolose alla rinfusa sia allo stato liquido che gassoso, durante le operazioni in ambito portuale, nonché in locali aperti al pubblico, mostre, discoteche, teatri, cinema e simili ed ovunque la propria azione sia richiesta.
b) ai dipendenti delle imprese e cooperative esercenti attività riferite alla tutela ambientale (prevenzione e sorveglianza) sia terrestre che marittima.
Il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle Guardie ai Fuochi, stipulato tra le parti il giorno 13 febbraio 2020 è superato e sostituito dal presente contratto.
Il presente Contratto Collettivo è da intendersi quale unico contratto nazionale dei lavoratori delle Guardie ai Fuochi vigente.
Nel presente accordo in oggetto, viene stabilito che, da marzo 2025, decorrono i nuovi minimi retributivi:
Minimi retributivi
Livelli |
Attuali Minimi Tabellari |
Aumento |
Nuovi Minimi Tabellari 1.03.2025 |
I |
2.108,70 |
73,72 |
2.182,42 |
II |
1.953,88 |
68,31 |
2.022,19 |
III |
1.729,28 |
60,46 |
1.789,73 |
IV |
1.576,80 |
55,12 |
1.631,92 |
V |
1.501,16 |
52,48 |
1.553,64 |
VI |
1.430,19 |
50,00 |
1.480,19 |
VII |
1.353,37 |
47,31 |
1.400,69 |