Se l’immobile è occupato abusivamente, al Comune non si versa l’IMU.
E’ questo quanto è emerso da una sentenza della Corte di Roma (n.2529 del 25 febbraio 2025), la quale ha accolto il ricorso presentato da una società, la quale aveva concesso in comodato d’uso all’ente pubblico il proprio immobile.
Il comune però, nonostante le numerose richieste, non aveva restituito il bene al proprietario e per di più gli imponeva il pagamento dell’IMU.
Il proprietario proponeva, pertanto, ricorso per risolvere la questione in via giudiziaria; i giudici accoglievano tale ricorso, chiarendo che il Comune aveva agito, violando il principio di buona fede contrattuale e commettendo abuso di diritto, che si sostanzia nella soddisfazione di interessi diversi da quelli identificati dal diritto soggettivo ad esso riconosciuto (art. 833 c.c.).
La condotta dell’ente superava, quindi, i limiti consentiti dal diritto soggettivo medesimo per sfociare in un comportamento illecito.
Il principio dell’abuso di diritto in ambito tributario è un costrutto della giurisprudenza di legittimità, determinato in base ai principi di correttezza e buona fede di cui all’articolo 97 della Costituzione.
Ciascuna parte nel rapporto tributario deve comportarsi secondo un criterio di reciprocità che impone il rispetto dei diritti dell’altra, principio violato dal comune.
Nel caso narrato, l’ente pubblico infatti era consapevole che il proprietario a cui richiedeva il versamento della tassa, non aveva la disponibilità materiale del bene immobile, causa una illegalità provocata dallo stesso ente che aveva occupato abusivamente il bene medesimo. Malgrado le diverse richieste di rilascio formulate dal proprietario, infatti, solo a seguito dell’azione legale, il Comune rilasciava l’immobile.
La richiesta avanzata dall’ente relativa al pagamento dell’IMU, risultava, dunque, in palese contrasto con l’articolo 53 della Costituzione.
Considerando l’occupazione abusiva dell’immobile, infatti, la capacità contributiva del cittadino risultava compromessa non per sua responsabilità e carente di certezza giuridica, effettività e attualità.