Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2025, n. 63, il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che il saggio degli interessi moratori per il periodo dal primo gennaio al 30 giugno 2025, è pari al 3,15 per cento.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art.1 del decreto legislativo n. 192/2012, gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora.
Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7, recante i casi di nullità delle clausole riferite al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero.
Il tasso di riferimento degli interessi di mora è così determinato:
- per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
Il terzo comma dello stesso articolo conferisce al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di dare notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Il MEF, dunque, dando attuazione alla presente disposizione, ha indicato il saggio degli interessi moratori del 3,15 per cento per il periodo dal primo gennaio al 30 giugno 2025.