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D.L. n. 25 2025 - Credito d’imposta R&S moda: riaperti i termini per il riversamento senza sanzioni

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D.L. n. 25 2025 - Credito d’imposta R&S moda: riaperti i termini per il riversamento senza sanzioni

martedì, 18 marzo 2025

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2025, il D.L. 14 marzo 2025, n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”. Tra le misure, previste anche disposizioni sulle procedure di riversamento dei crediti d’imposta scaduto il 31 ottobre 2024 (art. 9, comma 5).

Premessa

Si premette che il D.L. n. 39 del 2024 (legge n. 67/2024) ha modificato i termini per il riversamento spontaneo del credito d’imposta di cui all’art. 5, comma 7, del D.L. n. 146/2021 (legge n. 215/2021).

Il comma 7-bis dell’art. 7, infatti, ha modificato la disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta, di cui all'art. 5 del D.L. n. 146/2021, al fine di prorogare il termine per l’adesione alla procedura dal 30 luglio al 31 ottobre 2024, termine ora ulteriormente prorogato.

Il successivo comma 7-ter interveniva ulteriormente sulla disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta modificando l’art. 5, comma 1-bis, del D.L. n. 145/2023 (legge n. 191/2023), al fine di prorogare dal 30 giugno al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di revoca dell’adesione alla medesima procedura.

Infine, con Provvedimento n. 169262/2024, l’Agenzia Entrate ha modificato parte del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 188987/2022 relativo alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’art. 5, commi da 7 a 12, del D.L. n. 146/2021.

La riapertura dei termini di riversamento spontaneo

Con la procedura di riversamento spontaneo prevista dal citato art. 5, commi da 7 a 12, del D.L. n. 146/2021, possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013.

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione fino alla data di entrata in vigore della norma che ha introdotto la procedura medesima, ossia fino al 22 ottobre 2021.

Il D.L. n. 25/2025 ha riaperto sino al 3 giugno 2025 il termine per avvalersi della procedura all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 146/2021.

La misura rafforza l’intervento già previsto in legge di Bilancio 2025, offrendo una soluzione sostenibile per attenuare gli effetti che continuano a gravare sulle imprese del settore.

Nello specifico, l’art. 19, comma 5, del D.L. n. 25/2025, riapre i termini per il riversamento all’erario, senza sanzioni, del credito di imposta ricerca e sviluppo al tempo fruito non validamente.

Il relativo versamento da parte degli imprenditori va effettuato entro quella stessa data in un'unica soluzione o in tre rate di pari importo; in caso di pagamento frazionato, sulla seconda e sulla terza rata, scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 4 giugno 2025 (art. 5, comma 11, D.L. n. 146/2021).

Il comma 6 del D.L. n. 25 prevede altresì che nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti per i quali è stata validamente presentata l'istanza di riversamento, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza, il riversamento deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.

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