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Scuole di italiano (Asils): Ccnl 2025 e contratto di somministrazione di lavoro

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Scuole di italiano (Asils): Ccnl 2025 e contratto di somministrazione di lavoro

mercoledì, 19 marzo 2025

L’art. 19 del ccnl 29 gennaio 2025, che riguarda il personale dipendente da scuole di italiano aderenti all'Asils - Associazione Scuole di Italiano, disciplina il contratto di somministrazione di lavoro.

Contratto di somministrazione

Il Ccnl 29 gennaio 2025 si applica al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale assunto con contratti di lavoro a termine nei seguenti ambiti:

- scuole e corsi di lingue di Italiano a stranieri o di italiano come seconda lingua;

- corsi di cultura italiana varia;

- scuole e centri di formazione e tirocinio insegnanti;

- scuole e corsi parauniversitari a indirizzo linguistico e pedagogico.

Nello specifico, l’art. 19 del Ccnl in esame prevede che è ammessa l'instaurazione di contratto di somministrazione secondo la normativa vigente.

Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 50 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può eccedere il 50 per cento dei lavoratori in forza.

È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'art. 8, comma 2, della l. 223/1991, di soggetto disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.6.2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'art. 3 dela l. 68/1999.

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