Con la Risposta a interpello 7 marzo 2025, n. 68, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di cessione del credito per prestazioni di lavoro autonomo, relativamente al trattamento fiscale da applicare alle somme erogate dal debitore in favore del cessionario.
La fattispecie
Nel caso di specie, la società istante, in concordato preventivo, ha operato il riparto dei creditori privilegiati assistiti da prelazione (art. 2751-bis, n. 2, c.c.), in quanto professionisti.
Antecedentemente all'esecuzione del riparto, la società cessionaria si è resa cessionaria di alcuni crediti, originariamente inseriti nell'elenco come creditori ''privilegiati''.
Gli anzidetti creditori avevano già in precedenza emesso fattura, con esposizione dell'IVA e della relativa ritenuta di acconto, pur non avendo ancora ricevuto il pagamento.
Il cessionario ha dichiarato di aver provveduto a versare la rispettiva ritenuta d'acconto in favore del cedente secondo la normativa fiscale vigente per la casistica in oggetto, seppure con riferimento al solo valore effettivamente pagato per surrogarsi nella posizione, da ciò facendo discendere che l'istante, in qualità di debitore ceduto, non sarebbe tenuto ad effettuare alcuna ritenuta/versamento di imposte ulteriore rispetto a quella già operata dalla cessionaria.
Ciò posto, l’istante intende sapere se l'importo da erogare in favore del cessionario, acquirente di crediti privilegiati ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 2, c.c., debba essere integrale e pari all'intero credito maggiorato di IVA, oppure se debba operare, quale sostituto di imposta, la ritenuta ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n 600/1973. In caso affermativo, occorre individuare l'effettivo beneficiario del versamento erariale (ovvero se il professionista o il cessionario del credito).
Soluzione delle Entrate
Si premette che l’art. 6, comma 2, del TUIR, stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Con riferimento alla fattispecie in esame, l’Agenzia Entrate ritiene che la somma corrisposta dalla società cessionaria al professionista cedente, al fine di surrogarsi nella posizione creditoria, costituisca reddito di lavoro autonomo. Difatti, in applicazione dell'art. 6, comma 2, TUIR, la somma corrisposta dal cessionario in favore del professionista cedente si qualifica quale provento conseguito in sostituzione di redditi di lavoro autonomo, per effetto della cessione del relativo credito. Quindi, la cessionaria, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuta ad operare la ritenuta a titolo d'acconto, ex art. 25 D.P.R. n. 600/1973, al momento del pagamento delle somme effettivamente corrisposte al professionista cedente.
Diversamente, l'importo che l'istante, in qualità di debitore, è tenuto a erogare in favore della società cessionaria non costituisce reddito di lavoro autonomo, in quanto l'art. 6, comma 2, del TUIR, trova applicazione con riferimento ai soli proventi conseguiti in sostituzione di redditi per effetto della cessione dei relativi crediti. Invero, tale disposizione riguarda esclusivamente l'atto della cessione del credito e, quindi, il pagamento effettuato dal cessionario in favore del professionista cedente e non anche il successivo pagamento effettuato dall'Istante, in qualità di debitore, al cessionario.
Pertanto, le somme che l'istante è tenuto a corrispondere in favore della cessionaria vanno inquadrate nell'ambito dell'attività d'impresa svolta da quest'ultima e non devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, per i redditi di lavoro autonomo.
In conclusione, per effetto dell’avvenuta cessione della posizione creditoria da parte dei professionisti ''privilegiati'' alla società cessionaria, la procedura concordataria dovrà corrispondere al cessionario l'importo del credito che risulterà dovuto in base al piano di riparto.