Con la Risposta a interpello 7 marzo 2025, n. 67, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla possibilità per un ricercatore, che ha beneficiato del regime fiscale agevolato di cui all’art. 44 del D.L. n. 78/2010, di essere considerato fiscalmente a carico.
La fattispecie
Nel caso di specie, l’istante si é trasferita nel 2022 in Italia dopo un periodo di residenza all'estero dove ha svolto attività di ricerca e docenza, svolgendo la propria attività di ricercatore alle dipendenze del CNR e fruendo del regime fiscale speciale per docenti e ricercatori ex art. 44 del D.L. n. 78/2010.
Considerato che, in applicazione delle disposizioni citate, la porzione del proprio reddito soggetta alla tassazione è inferiore ad euro 2840, 51, l'istante chiede se può essere considerata fiscalmente a carico del proprio coniuge, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). L’istante aggiunge che di aver contratto matrimonio nel 2022 e che il proprio coniuge non ha mai fruito della detrazione per coniuge a carico.
Chiede, inoltre, se il valore reddituale da considerare sia quello esposto al punto 1 della Certificazione Unica (Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato), dato che il datore di lavoro vi riporta la porzione di reddito soggetto a tassazione ed al successivo 463 indica la porzione di reddito esente.
Quadro normativo
Si premette in breve che l'incentivo fiscale per i docenti e ricercatori rientrati in Italia è disciplinato dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010, il quale prevede che il 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che hanno svolto attività all'estero per almeno due anni e che acquisiscono la residenza fiscale in Italia sia escluso dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
A sua volta, l'art. 12, comma 2, del TUIR stabilisce che le detrazioni per carichi di famiglia spettano se il familiare a carico ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro annui, al lordo degli oneri deducibili.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, della legge n. 146/1998, poi, bisogna considerare anche la quota esente prevista per i c.d. “lavoratori frontalieri”, pari a 10.000 euro dal periodo d’imposta 2024 (art. 4 legge n. 83/2023).
Soluzione delle Entrate
Nella propria risposta all’interpello, l’Agenzia ha confermato che, ai fini della determinazione del reddito complessivo utile per il riconoscimento della detrazione per familiari a carico, si deve fare riferimento alla nozione di "reddito complessivo" di cui all'art. 3 del TUIR, la quale stabilisce che il reddito complessivo è formato da tutti i redditi posseduti, ma esclude dalla base imponibile i redditi esenti.
Poiché la normativa sugli incentivi per il rientro dei ricercatori non prevede che la quota di reddito esente debba essere considerata nella determinazione del reddito complessivo ai fini dell'art. 12 del TUIR, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale quota non rileva ai fini della verifica del limite di 2.840,51 euro.
Pertanto, se il reddito imponibile della ricercatrice, al netto della quota esente, rientra in tale soglia, il coniuge potrà beneficiare della detrazione per coniuge a carico.
L'Agenzia ha dunque confermato che, nel caso specifico, qualora il reddito complessivo dell'Istante, determinato al netto della quota esente, non superi i 2.840,51 euro, la ricercatrice potrà essere considerata fiscalmente a carico del coniuge, con conseguente riconoscimento delle detrazioni fiscali previste dall’art. 12, comma 1, del TUIR.