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Arbitro bancario finanziario anche per i crediti in sofferenza

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Arbitro bancario finanziario anche per i crediti in sofferenza

mercoledì, 12 marzo 2025

Con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2025, n. 55, la Banca d’Italia dà attuazione alle modifiche apportate dall'articolo 3, comma 8, del Decreto legislativo 30 luglio  2024,  n. 116, con cui il nostro ordinamento ha recepito la  direttiva  (UE)  2021/2167 (Secondary Market  Directive,  SMD)  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti  e  che  modifica  le  direttive  2008/48/CE  e 2014/17/UE. 

La direttiva SMD prevede che ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati, ai sensi dell'articolo 114.6 del Testo Unico Bancario  (TUB)  e  ai  gestori  di  crediti  dell'Unione europea  operanti  nel   territorio   della   Repubblica   ai   sensi dell'articolo 114.9 del TUB si applicano le  disposizioni  contenute nella deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, e successive modifiche,  recante  la  disciplina  dei   sistemi   di   risoluzione stragiudiziale  delle  controversie  con  la   clientela   ai   sensi dell'articolo 128-bis del TUB. 

Gli interventi sono, dunque, finalizzati ad includere anche i gestori di crediti in sofferenza tra gli  intermediari  tenuti  ad  aderire  all'Arbitro Bancario Finanziario. 

Le modifiche sono in vigore dall’8 marzo 2025, a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia e dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica.

I gestori dei crediti in sofferenza sono dunque tenuti ad aderire all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e ad accettare i ricorsi presentati dai debitori ceduti, al fine di rafforzare il sistema di tutela.

L’adesione all’ABF costituisce una condizione per lo svolgimento dell’attività bancaria e finanziaria, per la prestazione di servizi di pagamento e per la gestione di crediti in sofferenza; la Banca d'Italia ne valuta l’eventuale violazione nell’ambito della sua azione di controllo. 

L’adesione all’ABF deve essere trasmessa per iscritto alla Banca d’Italia secondo le seguenti modalità: 

  • le associazioni degli intermediari attestano alla Banca d’Italia la partecipazione all’ABF degli intermediari ad esse aderenti;
  • gli intermediari non aderenti alle associazioni di cui al precedente alinea comunicano alla Banca d’Italia la propria adesione nonché l’associazione degli intermediari alla quale fare riferimento sia per l’individuazione del componente dell’organo decidente sia per il versamento del contributo.

Gli intermediari di nuova costituzione e quelli che intendano iniziare a svolgere, in Italia, operazioni e servizi bancari e finanziari, a offrire servizi di pagamento o a gestire crediti in sofferenza, sono tenuti ad effettuare la comunicazione di adesione all’ABF prima di iniziare l’attività. 

Possono non aderire all’ABF gli intermediari aventi sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema di composizione stragiudiziale delle controversie estero partecipante alla rete Fin.Net promossa dalla Commissione Europea. 

A tale scopo, gli intermediari in questione devono comunicare alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese di origine.

 

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