 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
ATECO 2025: effetti sul reverse charge nel settore edile

News

Disposizioni in genere
torna alle news

ATECO 2025: effetti sul reverse charge nel settore edile

lunedì, 10 marzo 2025

I nuovi codici ATECO 2025, adottati dal 1° aprile 2025, avranno effetti anche sull’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore edile, applicabile ai subappalti e alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

La nuova classificazione ATECO 2025 è in vigore dal 1° gennaio 2025, in sostituzione della classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022, ma verrà adottata soltanto dal 1° aprile 2025. Pertanto, da tale data, salvo indicazioni contrarie, gli operatori economici saranno tenuti ad utilizzare i nuovi codici attività in tutti gli atti e le dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate.

Come precisato dalla risoluzione n. 262/E/2008, la nuova classificazione ATECO 2025 non dà luogo all’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, dato che la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, qualora il contribuente intenda comunicare all’Agenzia delle Entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta occorre distinguere a seconda che il contribuente stesso sia o meno iscritto nel Registro delle imprese. In particolare, se iscritto, la comunicazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; se, invece, non è iscritto, devono essere utilizzati i modelli anagrafici pubblicati sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (modelli AA7/10, AA9/12, AA5/6 e ANR/3).

Con una FAQ del 5 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per le dichiarazioni IVA relative al 2024 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare, in alternativa, i precedenti codici ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 o i codici ATECO 2025, riportando il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello della dichiarazione.

I nuovi codici attività hanno rilevanza in diversi ambiti applicativi dell’IVA, come quello del reverse charge nel settore edile.

L’art. 17, comma 6, lett. a) e a-ter), del D.P.R. n. 633/1972 prevede che, in deroga al regime ordinario, il debitore d’imposta non è il prestatore ma il committente, se soggetto passivo IVA, per:

  • le prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lett. a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
  • le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Il meccanismo del reverse charge, per la prima tipologia di operazioni, presuppone che il subappaltatore svolga un’attività compresa nella sezione F della Tabella ATECO 2007 e che, quindi, abbia natura edile. Similmente, per la seconda tipologia di operazioni, la circolare n. 14/E/2015 ha definito il contenuto di ciascuna categoria di prestazioni in funzione di specifici codici ATECO, che quindi rappresentano – oggettivamente – le prestazioni cui fa riferimento l’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972.

La nuova classificazione ATECO 2025 richiederebbe, entro il 1° aprile 2025, l’aggiornamento della circolare n. 14/E/2015.

In difetto, sembrerebbe preferibile attenersi ai codici attività richiamati dal predetto documento di prassi, con i quali, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha inteso individuare l’ambito oggettivo di applicazione dell’inversione contabile.

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati