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Agenzie di somministrazione (Assolavoro) e le novità di marzo 2025

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Agenzie di somministrazione (Assolavoro) e le novità di marzo 2025

lunedì, 10 marzo 2025

A marzo 2025, sono previste importanti novità per i dipendenti del Settore Agenzie di Somministrazione (Assolavoro).

Novità

L’accordo 13 febbraio 2025 si applica alla categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro (ASSOLAVORO). L’accordo prevede le seguenti novità, per marzo 2025:

  • Procedura di ricollocazione plurima: la nuova procedura di ricollocazione plurima di cui all’art. 25 dell’Ipotesi di Accordo è attivabile a far data dall’1.3.2025;
  • Procedura di ricollocazione lavoratori a tempo indeterminato (già “Procedura in mancanza di occasioni di lavoro” di cui all’art. 25 C.C.N.L. 2019): la nuova disciplina di cui all’art. 23 dell’Ipotesi di Accordo si applica: alle nuove procedure di ricollocazione dei lavoratori a tempo indeterminato attivate a decorrere dall’1.3.2025; alle procedure in mancanza di occasioni di lavoro di cui all’art. 25 C.C.N.L. 2019 con data certa di attivazione successiva al 28.2.2025;
  • Indennità di disponibilità: la nuova disciplina relativa alla indennità di disponibilità di cui all’art. 33 dell’Ipotesi di Accordo si applica ai lavoratori non in missione a decorrere dall’1.3.2025, sino al termine del periodo di disponibilità e/o sino a quando non sia attivata la procedura di ricollocazione. L’incremento della indennità di cui al medesimo art. 33 dell’Ipotesi di Accordo si applica anche ai lavoratori in disponibilità dalla data del 3.2.2025, sino al termine del periodo di disponibilità e/o sino a quando non sia attivata la procedura di ricollocazione;
  • Placement: la disciplina relativa al Placement, di cui all’art. 9 dell’Ipotesi di Accordo, si applica con riferimento all’intero anno 2025;
  • Sistema Incentivante: la disciplina relativa al Sistema Incentivante di cui all’art. 30 dell’Ipotesi di Accordo si applica a decorrere dall’1.3.2025 e comunque a valle dell’Accordo tra le Parti su proposta della Commissione Nazionale Paritetica;
  • Prestazioni Ebitemp: la disciplina relativa alle prestazioni Ebitemp di cui agli artt. 6 e 6 bis dell’Ipotesi di Accordo, come declinata con Accordo tra le Parti su proposta della Commissione Prestazioni, si applica a decorrere dall’1.3.2025. L’adeguamento (+20%) degli importi delle prestazioni già in essere in quanto si applica anche con riferimento alle richieste di prestazioni presentate e non ancora liquidate a decorrere dal 3.2.2025;
  • Diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale: la disciplina relativa al diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale, di cui all’art. 12 dell’Ipotesi di Accordo, si applica a decorrere dall'1.3.2025;
  • Formazione e fondi:  applicazione delle nuove aliquote di suddivisione del contributo prevista dall'art. 12 D.Lgs. n. 276/03 (4%) e del contributo destinato al Fondo di solidarietà (0,60%) e misure conseguenti. L’applicazione sulle retribuzioni dei lavoratori somministrati del contributo destinato al Fondo di solidarietà (0,60%) decorre dall’1.3.2025 (Accodo Fondo di Solidarietà del 3.2.2025). L’applicazione sulle retribuzioni dei lavoratori somministrati delle nuove aliquote di suddivisione del contributo prevista dall'art. 12 D.Lgs. n. 276/03 (4%) decorre dall’1.3.2025 (Accordo Risorse della Bilateralità del 3.2.2025 e art. 9 IdA). A seguito della compensazione finanziaria 2024 (maggio 2025) si applicano le seguenti misure: a) destinazione di euro 60 milioni dai residui del Fondo Diritto mirato a beneficio dei conti formazione aziendali TD e TI in modo proporzionale tra tutte le ApL; b) disponibilità dei conti formazione TI delle Agenzie degli stock Professionale TI 2019 e 2020 e Form.Integra professionalizzante non utilizzati; c) destinazione ai fondi mutualistici originari dei plafond Form.Integra base non utilizzati;
  • FAD: la disciplina relativa alla Formazione a Distanza, sincrona e asincrona, di cui all’art. 9 dell’Ipotesi di Accordo, si applica a decorrere dall’1.3.2025;
  • Indennità di frequenza: l’adeguamento dell’indennità di frequenza di cui all’art. 11 dell’Ipotesi di Accordo decorre dall’1.3.2025;
  • Form.Integra: la disciplina di cui all’art. 12 dell’Ipotesi di Accordo relativa alle misure di sostegno ed assistenza, accompagnate da percorsi formativi base e professionale, si applica, come declinata dalla Commissione Nazionale Paritetica, a decorrere dall’1.3.2025. Dalla medesima data, le prestazioni Ebitemp di cui al percorso Form.Integra sono da considerarsi strutturali e pertanto finanziate con il flusso ordinario Ebitemp. Gli eventuali residui del plafond stanziato dalle Parti con l’Accordo del 30.12.2024 rientrano nella disponibilità di Ebitemp.
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