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Attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità. In Gazzetta il decreto del MEF per presentare istanza

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Attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità. In Gazzetta il decreto del MEF per presentare istanza

martedì, 04 marzo 2025

Ottemperando a quanto stabilito dall’articolo 6, c. 1-bis, D. Lgs. 39/2010, così come introdotto dal D. Lgs. 125/2024 (ovvero il decreto attuativo della Direttiva 2022/2464/UE – CSRD), il MEF, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, ha definito, con decreto ministeriale del 19 febbraio 2025, “il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro“.

Il decreto del MEF è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2025 n. 51 e contiene dunque le indicazioni sui requisiti, il contenuto, i termini e le modalità di presentazione della domanda che abilita i revisori e le società di revisione, allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Requisiti per presentare la domanda

Possono chiedere l'abilitazione per svolgere l’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità i seguenti soggetti: 

  1. i revisori  legali  iscritti  nel  registro  in  possesso  dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter del decreto legislativo, inclusi i soggetti che non si  sono  avvalsi del regime transitorio di cui alla successiva lettera d);
  2. i revisori di uno Stato membro e di un Paese terzo secondo  le modalità stabilite con regolamento adottato ai  sensi  dell'art.  2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo;
  3. le imprese di revisione legale di uno Stato membro dell'Unione europea secondo le modalità stabilite con  regolamento  adottato  ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo;
  4. i revisori iscritti al registro entro la data del  1°  gennaio 2026  nel  rispetto  delle  condizioni  previste   dalla   disciplina transitoria di cui all'art. 18, comma 4, del  decreto  legislativo  6 settembre 2024, n. 125. 

Contenuto della domanda di abilitazione 

La domanda di abilitazione, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, contenente tutte le informazioni indicate all’articolo 3 del decreto in esame, deve essere conforme alle prescrizioni di legge  in materia di bollo. 

Il contenuto della domanda di abilitazione dei soggetti stranieri di cui alle lettere b) e c) verrà  stabilito  con  successivo decreto. 

Come presentare la domanda

La domanda di abilitazione per i soggetti  di  cui alle lettere a) e  d),  deve  essere  predisposta  attraverso  la compilazione e la trasmissione on-line di apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito  istituzionale  della  revisione  legale accessibile  mediante  le   diverse   modalità   di autenticazione personale. 

Il termine iniziale per l’invio delle domande verrà fissato con determina della Ragioneria generale dello Stato.

Al fine  di  consentire il  rilascio  dell'attestazione   di   sostenibilità,   i  revisori legali impiegati presso le società di revisione, con riferimento agli incarichi di cui all'art. 18, comma 1 del citato decreto legislativo, da designare  quali  responsabili  dell'esecuzione  dell'incarico  di attestazione della  sostenibilità,  possono  presentare  domanda  di abilitazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. 

In questo caso, la domanda di abilitazione,  anche  in  ragione  del  numero esiguo dei soggetti coinvolti, deve  essere  predisposta  manualmente attraverso la compilazione di apposito modulo reso disponibile  nella sezione  pubblica  del  sito  istituzionale  della  revisione  legale dedicata alla sostenibilità e trasmessa a  mezzo  Posta  elettronica certificata. 

Al momento della richiesta di abilitazione è necessario versare un contributo fisso a  copertura  delle  spese  amministrative  e  di segreteria pari ad euro 50,00. L'importo del contributo potrà essere rideterminato  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze. 

Il contributo suddetto deve essere versato secondo le modalità previste nell'art.  2, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, salvo che per i revisori legali impiegati presso le società di revisione, i quali versano il contributo mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo 27  gennaio  2010, n. 39.

Esame delle domande e abilitazione 

Le domande di abilitazione vengono esaminate  entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione. 

Qualora accerti l’assenza dei requisiti per l'abilitazione, il MEF ne da' comunicazione al  richiedente,  assegnandogli  un  termine  non  superiore a trenta giorni per sanare le carenze.  Dalla  data  di  invio  della richiesta di integrazione e fino  alla  data  di  ricezione  di  tali elementi,  il  termine  previsto  per  il   compimento dell'istruttoria è sospeso. 

L'abilitazione viene annotata nel registro dei revisori ai fini della pubblicità legale. 

Richieste di cancellazione volontaria dall'abilitazione 

 I revisori della sostenibilità possono richiedere,  presentando domanda mediante la modulistica disponibile  nel  sito  istituzionale della    revisione    legale, la cancellazione     volontaria dall'abilitazione. La cancellazione dell'abilitazione  decorre  dalla data di ricezione della domanda. 

Termini di trasmissione delle informazioni e loro aggiornamenti 

I soggetti  abilitati  sono  responsabili  per  le  informazioni fornite al momento della richiesta di abilitazione e provvedono ad aggiornare i dati presenti nella loro area personale entro trenta giorni da quando si manifesta la variazione.

 

 

 

 

 

 

 

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