Ottemperando a quanto stabilito dall’articolo 6, c. 1-bis, D. Lgs. 39/2010, così come introdotto dal D. Lgs. 125/2024 (ovvero il decreto attuativo della Direttiva 2022/2464/UE – CSRD), il MEF, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, ha definito, con decreto ministeriale del 19 febbraio 2025, “il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro“.
Il decreto del MEF è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2025 n. 51 e contiene dunque le indicazioni sui requisiti, il contenuto, i termini e le modalità di presentazione della domanda che abilita i revisori e le società di revisione, allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Requisiti per presentare la domanda
Possono chiedere l'abilitazione per svolgere l’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità i seguenti soggetti:
- i revisori legali iscritti nel registro in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter del decreto legislativo, inclusi i soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alla successiva lettera d);
- i revisori di uno Stato membro e di un Paese terzo secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo;
- le imprese di revisione legale di uno Stato membro dell'Unione europea secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo;
- i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina transitoria di cui all'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.
Contenuto della domanda di abilitazione
La domanda di abilitazione, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, contenente tutte le informazioni indicate all’articolo 3 del decreto in esame, deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo.
Il contenuto della domanda di abilitazione dei soggetti stranieri di cui alle lettere b) e c) verrà stabilito con successivo decreto.
Come presentare la domanda
La domanda di abilitazione per i soggetti di cui alle lettere a) e d), deve essere predisposta attraverso la compilazione e la trasmissione on-line di apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito istituzionale della revisione legale accessibile mediante le diverse modalità di autenticazione personale.
Il termine iniziale per l’invio delle domande verrà fissato con determina della Ragioneria generale dello Stato.
Al fine di consentire il rilascio dell'attestazione di sostenibilità, i revisori legali impiegati presso le società di revisione, con riferimento agli incarichi di cui all'art. 18, comma 1 del citato decreto legislativo, da designare quali responsabili dell'esecuzione dell'incarico di attestazione della sostenibilità, possono presentare domanda di abilitazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
In questo caso, la domanda di abilitazione, anche in ragione del numero esiguo dei soggetti coinvolti, deve essere predisposta manualmente attraverso la compilazione di apposito modulo reso disponibile nella sezione pubblica del sito istituzionale della revisione legale dedicata alla sostenibilità e trasmessa a mezzo Posta elettronica certificata.
Al momento della richiesta di abilitazione è necessario versare un contributo fisso a copertura delle spese amministrative e di segreteria pari ad euro 50,00. L'importo del contributo potrà essere rideterminato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il contributo suddetto deve essere versato secondo le modalità previste nell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, salvo che per i revisori legali impiegati presso le società di revisione, i quali versano il contributo mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Esame delle domande e abilitazione
Le domande di abilitazione vengono esaminate entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione.
Qualora accerti l’assenza dei requisiti per l'abilitazione, il MEF ne da' comunicazione al richiedente, assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto per il compimento dell'istruttoria è sospeso.
L'abilitazione viene annotata nel registro dei revisori ai fini della pubblicità legale.
Richieste di cancellazione volontaria dall'abilitazione
I revisori della sostenibilità possono richiedere, presentando domanda mediante la modulistica disponibile nel sito istituzionale della revisione legale, la cancellazione volontaria dall'abilitazione. La cancellazione dell'abilitazione decorre dalla data di ricezione della domanda.
Termini di trasmissione delle informazioni e loro aggiornamenti
I soggetti abilitati sono responsabili per le informazioni fornite al momento della richiesta di abilitazione e provvedono ad aggiornare i dati presenti nella loro area personale entro trenta giorni da quando si manifesta la variazione.