Nell’ambito di un giudizio, avente ad oggetto la contesa del diritto di proprietà di un fondo rustico, la Corte di Cassazione ha chiarito che il pignoramento trascritto supera la sentenza di esecuzione del preliminare di vendita.
La discussione era sorta a causa della coesistenza di due provvedimenti giudiziari, i quali disponevano sulla proprietà del medesimo fondo, con conseguente conflitto tra titoli, da un lato il decreto di trasferimento nell'ambito di una procedura esecutiva, dall’altro una sentenza di esecuzione del contratto preliminare di vendita, titolo vantato dall'appellato.
Al fine di ottenere una pronuncia che accertasse la proprietà del suddetto bene e lo rimettesse nel possesso dello stesso, l’attuale ricorrente in Cassazione si era rivolto ai giudici di merito, i quali tuttavia avevano dato ragione alla sua controparte, ritenendo valido il pignoramento.
Avverso la decisione dei giudici d’appello, il ricorrente si era allora rivolto alla Cassazione, ritenendo che i giudici non avessero considerato il fatto che nessun decreto di trasferimento dell’immobile in favore del resistente risultava trascritto al m o m e n t o d e l l a proposizione dell'appello e che n e s s u n a certificazione ipotecaria atta a dimostrare la regolare trascrizione del pignoramento immobiliare e del relativo decreto di trasferimento fosse stata mai depositata, oltre al fatto che l'atto di pignoramento promosso era stato cancellato e che non risultava alcuna trascrizione del decreto di trasferimento, sicché non vi era traccia della continuità delle trascrizioni.
La Corte di Cassazione ha però chiarito nella sua pronuncia che l'acquisto di un bene da parte dell'aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, in quanto si ricollega ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, perché si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato (tra tutte, Cass., Sez. 1, 13/3/2017, n. 6386; Cass., Sez. 2, 31/8/2017, n. 20608), sicché è opponibile a lui, quale successore a titolo particolare del debitore esecutato, la sentenza pronunziata contro costui, salva l'eventuale operatività delle limitazioni previste dagli artt. 2915 e 2919 c.c. (Cass., Sez. 2, 5/4/1977, n. 1299).
L'art. 2915 cod. civ. stabilisce, in particolare, che "non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità che non sono trascritti prima del pignoramento, quando hanno ad oggetto beni immobili [...]" e neppure "/e domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione se sono trascritti dopo il pignoramento", mentre l'art. 2919 cod. civ. equipara la posizione dell'acquirente a quella dei creditori (pignoranti e intervenuti) in merito all'opponibilità dei diritti acquistati dai terzi sulla cosa, prevedendo che "non sono opponibili all'acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione", sostanzialmente stabilendo un connubio tra vendita forzata e pignoramento e appoggiando, al contempo, la stabilità degli atti del p r o c e s s o e s e c u t i v o in favore dell'acquirente.
La Corte di Cassazione continua le proprie argomentazioni, citando un’altra sentenza della stessa corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 18/1/2024, n. 2020), con cui vengono chiariti gli effetti sostanziali del pignoramento (artt. 2913 ss. cod. civ.), i quali si producono al momento del suo perfezionamento - e, cioè, con la sua trascrizione - e permangono fino a che lo stesso non viene cancellato, comportando la cancellazione del gravame la perdita dell'effetto della pubblicità, che ne fa venir meno gli esiti rispetto ad ogni interessato (in questi termini anche Cass., Sez. 3, 18/08/2011, n. 17367).
Infatti, scrivono i giudici, il pignoramento è strutturato come fattispecie a formazione progressiva che si compone di due adempimenti, quello della notifica dell'atto al debitore esecutato, che segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato), e quello della sua t r a s c r i z i o n e n e i registri immobiliari, che, oltre a integrare la fattispecie complessa dell'art. 555 cod. proc. civ., chiude il pignoramento, determinando la conoscibilità del vincolo erga omnes, in quanto consente la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, diventando presupposto indispensabile perché il giudice proceda correttamente con l'istanza di vendita del bene (vedi Cass., Sez. 3, 20/04/2015, n. 7998; Cass., Sez. 3, 22/12/2022, n. 37558).
Gli effetti di cui alle richiamate norme codicistiche si producono, nella permanenza della trascrizione del pignoramento, fino a che non avvenga il trasferimento del bene che ne oggetto, il quale, va liberato dai pesi indicati nella norma (trascrizione del pignoramento e iscrizioni ipotecarie), onde garantirne l'immediata immissione nel mercato giuridico ripulito da tutte le formalità negative espressamente previste dalla legge (Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387), secondo quanto tracciato dagli artt. 2929 cod. civ. (su cui v. la già richiamata Cass. 21110/12) e 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (norma reputata di interpretazione autentica ed applicativa di un principio generale del processo esecutivo: Cass., Sez. U 30/11/2006, n. 25507).
Ne consegue che, una volta realizzatosi il trasferimento del diritto all'esito della vendita forzata, gli originari vincoli (tanto quello pignoratizio, finalizzato alla liquidazione del bene, quanto quello ipotecario, finalizzato all'acquisizione di un diritto di prelazione sul ricavato ai sensi dell'art. 2808 cod. civ.) si trasferiscono dal bene espropriato alla somma di denaro in cui esso si è convertito, facendo venir meno la funzione di tutela propria delle formalità rese oggetto dell'ordine di cancellazione (Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387).
Ragion per cui, gli atti di disposizione compiuti nel periodo compreso tra la trascrizione del pignoramento, quale elemento necessario perché tale atto produca i suoi effetti (Cass., Sez. 3, 18/8/2011, n. 17367), e l'emissione del decreto di trasferimento contenente l'ordine di cancellazione dei gravami (vedi tra le tante Cass., Sez. 7/8/2023, n. 23941; Cass., Sez. 3, 18/1/2024, n. 2020), non possano essere opposti al creditore pignorante o ai creditori intervenuti nell'esecuzione (art. 2913 cod. civ.) o all'acquirente dalla vendita forzata (art. 2919 cod. civ.), valendo per essi i sistemi di protezione sanciti dagli artt. 2913 e ss. e 2919 cod. civ., ma non la disciplina relativa alla priorità delle trascrizioni di cui all'art. 2644 cod. civ., come invece affermato dal ricorrente, la quale viene in rilievo soltanto con riguardo agli atti di disposizione posti in essere antecedentemente alla trascrizione del pignoramento o successivamente alla sua cancellazione.
Pertanto, posto che il creditore pignorante è equiparato al terzo acquirente, in quanto il pignoramento prevale sulla sentenza che r i c o n o s c a ai terzi diritti incompatibili o c o m u n q u e c o n t r a s t a n t i c o n la destinazione del bene al soddisfacimento dei creditori, partecipanti all'esecuzione, e che la domanda, in base alla quale viene iniziato il processo, trascritta, agli effetti previsti negli artt. 2652 e 2653 cod. civ., dopo il pignoramento stesso (Cass., Sez. 2, 2/9/2022, n. 25926), indietreggia davanti a quest'ultimo, correttamente i giudici di merito hanno accolto l'appello proposto dall'aggiudicatario, ritenendo, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 2919 cod. civ., che nel caso di specie, la sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 cod. civ. del 28/11/2005 non potesse essergli opposta, "atteso che il pignoramento immobiliare, da cui aveva origine la procedura e s e c u t i v a immobiliare d e fi n i t a con il d e c r e t o di t r a s f e r i m e n t o del 6/12/2005, era stato trascritto il 24/11/1999 e, quindi, in epoca anteriore alla trascrizione - avvenuta in data 6/3/2006 – della sentenza n. 417/2005 del 15/11/2005, pubblicata il 28/11/2005.