L’IVA assolta sugli acquisti effettuati da una società assicurativa ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa è detraibile, in quanto lo svolgimento dell’attività assicurativa, esente da imposta, cessa contestualmente all’apertura della procedura.
A stabilirlo è l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4755 del 25 febbraio 2025, avente ad oggetto una controversia originata dal diniego, da parte dell’Ufficio, della detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati da una società esercente attività assicurativa in fase di liquidazione coatta amministrativa.
Trattandosi di attività esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, l’imposta pagata a monte è indetraibile ai sensi dell’art. 19, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, a nulla rilevando che la società sia stata ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Entrambi i giudizi di merito si sono conclusi a favore della società, nel presupposto che la fase di liquidazione è idonea a mutare la natura dell’attività, comportando, nel caso di specie, la cessazione dell’attività istituzionale e, quindi, il divieto di svolgimento dell’attività assicurativa, esente da IVA.
La Suprema Corte ha confermato la posizione dei giudici di merito, osservando che l’attività del commissionario liquidatore non è riconducibile al citato art. 10, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, il quale – nel richiamare le operazioni di assicurazione – fa riferimento all’attività d’impresa e non anche all’attività liquidatoria.
Come ha già avuto modo di stabilire la giurisprudenza di legittimità, la cessazione dell’attività assicurativa è dovuta alla contestuale messa in liquidazione coatta amministrativa della società e quest’ultima attività, volta alla liquidazione delle attività e dei rapporti pendenti, non ha natura esente da imposta.
I giudici d’appello, nel ritenere detraibile l’IVA assolta sugli acquisti posti in essere nel periodo di liquidazione, ha, di fatto, confermato la valutazione dei giudici di primo grado in ordine alla sussistenza dei requisiti di inerenza e afferenza di costi in questione, ritenuti necessari ai fini della continuazione della liquidazione della società.
A ben vedere, la messa in liquidazione non comporta automaticamente la cessazione dell’attività d’impresa. Come, infatti, evidenziato dalla giurisprudenza comunitaria, la liquidazione, infatti, rappresenta la fase finale della vita della società, ma resta pur sempre parte dell’attività d’impresa (sent. 3 giugno 2021, causa C-182/20).
Pertanto, nel presupposto che le operazioni effettuate nella fase di liquidazione della società possano essere considerate come parte dell’attività d’impresa, i giudici d’appello hanno riconosciuto la detrazione dell’IVA sugli acquisti che, come nella specie, sono stati posti in essere nello svolgimento dell’attività di liquidazione, una volta accertato, in particolare, il nesso di diretta strumentalità tra l’utilizzo dei beni/servizi acquistati e lo svolgimento dell’attività di liquidazione.