La Commissione Europea ha annunciato la propria volontà di intraprendere un progetto di semplificazione degli adempimenti in materia di sostenibilità, da recepire in un apposito “regolamento omnibus”.
A tale riguardo l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato, lo scorso 4 febbraio, il documento intitolato “Possibili interventi sulle normative in materia di sostenibilità per effetto della futura proposta legislativa Omnibus”. A giudizio dell’OIC l’intervento correttivo deve essere radicale e condurre ad una decisa e sostanziale semplificazione degli obblighi informativi richiesti alle imprese, soprattutto alle PMI, e, allo stesso tempo, ad una riduzione dei costi di compliance. Nel documento “Possibili interventi sulle normative in materia di sostenibilità per effetto della futura proposta legislativa Omnibus”, l’OIC, dopo alcune considerazioni di carattere generale, affronta i temi tecnici da affrontare nella revisione degli standard ESRS. Tra le considerazioni di carattere generale l’OIC fa osservare che è necessario che la proposta di semplificazione ricomprenda tutte le normative riguardanti la sostenibilità, incluse quelle relative alla vigilanza (ad esempio Pillar 3 e SFDR) in quanto, se l’intervento si limitasse all’informativa di reporting senza includere gli obblighi di compliance del settore finanziario, l’effetto sarebbe estremamente limitato poiché per le piccole e medie imprese esso non genererebbe un risparmio degli oneri amministrativi essendo, comunque, tenute a fornire le informazioni al sistema creditizio, allo scopo di soddisfare gli obblighi ad essi imposti dalla disciplina sulla vigilanza. L’OIC fa, altresì, osservare che la scelta di alcuni Paesi europei di non recepire la CSRD genera inevitabilmente uno svantaggio competitivo per le imprese nei cui Paesi è stata implementata la direttiva, con conseguente sbilanciamento della competitività delle imprese. L’OIC osserva che, per il perseguimento dell’obiettivo di semplificazione, la Regolamentazione Omnibus dovrebbe prevedere quanto segue:
- l’introduzione di una categoria di “mid-companies”, la cui soglia di delimitazione con il comparto large, sia indicativamente di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di ricavi,
- il rinvio dell’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per le imprese diverse da quelle obbligate già nell’anno 2024 a redigere il report di sostenibilità, per il tempo necessario alla formulazione di standard semplificati per il suddetto comparto delle mid companies,
- l’avvio tempestivo del processo di revisione degli ESRS e
- la sospensione dei lavori sugli standard settoriali.
Con specifico riferimento al processo di revisione degli ESRS, l’OIC precisa che gli aspetti sui quali intervenire dovrebbero essere i seguenti:
- la doppia materialità, in quanto è difficile distinguere la doppia materialità dalla materialità finanziaria e, inoltre, essa è uno degli elementi di maggiore intralcio per il coordinamento con l’ISSB che prevede solo la materialità finanziaria,
- la catena del valore che è un concetto astratto e difficile da mettere in pratica in quanto pressoché impossibile stabilirne esattamente il perimetro e caratterizzato da difficoltà operative nella raccolta e misurazione dei dati,
- la granularità delle informazioni poiché il livello di dettaglio delle informazioni è in taluni casi eccessivo e andrebbe semplificato,
- le informazioni di tipo prospettico richieste negli standard che andrebbero attentamente calibrate in quanto spesso sensibili e di difficile elaborazione,
- le informazioni entity specific, la cui disciplina è delicata.
L’OIC propone, sempre nell’ottica della razionalizzazione e della riduzione dei costi amministrativi, di valutare la reintroduzione dell’esonero dalla redazione del report di sostenibilità individuale per le sole società controllate di grandi dimensioni aventi titoli obbligazionari quotati, qualora già incluse nel report di sostenibilità consolidato della capogruppo.
La Regolamentazione Omnibus potrebbe essere l’occasione non solo per semplificare la normativa ma anche per correggere alcuni problemi di coordinamento tra le diverse normative sulla sostenibilità; a tale riguardo l’OIC cita, a titolo di esempio, il caso del GAR che è richiesto sia dall’art. 8 della Tassonomia che dall’informativa Pillar 3 ma con criteri di calcolo diversi, o quello del criterio della materialità che, diversamente da quanto richiesto dalla CSRD, non è previsto nel Regolamento SFDR e nel Regolamento Tassonomia.