Sono stati approvati, in data 31 gennaio 2025, con due Provvedimenti firmati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, i modelli di Comunicazione per accedere al credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti effettuati nella “Zona Economica Speciale Mezzogiorno-unica” (ZES unica) e per gli investimenti effettuati dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore forestale e nella pesca e acquacoltura.
Come si ricorderà, (Ved. News “Credito d’imposta ZES. Le novità per il 2025” del 28 gennaio) l’articolo 1, commi 485-491, della legge n.207/2024 (legge di bilancio per il 2025) ha esteso anche al 2025 la possibilità di usufruire del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica che saranno effettuati dal 1° gennaio al15 novembre 2025.
Analogamente i commi 544-546 del citato articolo 1 hanno esteso anche al 2025 il credito d’imposta per investimenti nella Zes unica effettuati da imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore forestale e nella pesca e nell’acquacoltura.
In particolare con il Provvedimento n. 25972/2025 è stato approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 124/2023.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta in questione, i soggetti interessati devono effettuare una prima Comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, indicando l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Successivamente, a pena di decadenza dall’agevolazione, occorrerà inviare dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 sempre all’Agenzia delle Entrate una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti descritti in precedenza. La Comunicazione integrativa deve recare, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati che non possono essere superiori a quelli originariamente indicati.
I modelli riguardanti la Comunicazione originaria e la Comunicazione integrativa sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
Come abbiamo precisato, la prima Comunicazione va inviata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 e deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un intermediario abilitato. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando soltanto il software denominato “ZESUNICA2025”, disponibile gratuitamente sul citato sito internet dell’Agenzia delle Entrate. A seguito della sua presentazione viene rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nella sua area riservata del menzionato sito internet.
È considerata tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine del 30 maggio e “nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine”.
Peraltro, sempre entro il 30 maggio 2025, è possibile:
- inviare una nuova Comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente comunicato.
La Comunicazione sarà scartata nel caso in cui:
- il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione;
- gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E del modello non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle Entrate;
- il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli presenti nell’area riservata del sito.
Anche la successiva la Comunicazione integrativa, da inviare dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un intermediario abilitato. Tale trasmissione telematica deve essere effettuata utilizzando soltanto il software denominato “ZESUNICAINTEGRATIVA2025”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia.
Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, fruibile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n.241/1997, sarà utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate previsto dal comma 488 del citato articolo 1 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
Con il Provvedimento Prot. n. 25986 /2025 è stato approvato il modello di Comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto legge n. 124/2023, con le relative istruzioni e le modalità di trasmissione telematica.
Con una prima Comunicazione, le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui al citato articolo 16-bis, devono indicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali, individuati dal 2° comma dell’articolo 16-bis, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica.
In tale Comunicazione possono essere indicati anche:
- gli investimenti di durata pluriennale avviati dal 16 maggio 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
- gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 e, comunque non prima del 16 maggio 2024, per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
La Comunicazione va inviata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure da un intermediario abilitato. La trasmissione telematica deve essere effettuata utilizzando soltanto il software denominato “ZES UNICA AGRICOLA 2025”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia.
Successivamente, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, occorre inviare la Comunicazione integrativa, sempre con modalità telematiche, utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia.