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Indennità di fine rapporto di agenzia per l'agente residente in Grecia – Trattamento fiscale

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Indennità di fine rapporto di agenzia per l'agente residente in Grecia – Trattamento fiscale

mercoledì, 29 gennaio 2025

Con la Risposta a interpello 23 gennaio 2025, n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile alle indennità di fine rapporto erogate a un ex agente trasferitosi in Grecia e iscritto all’AIRE. La fattispecie ha coinvolto l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Grecia, evidenziando questioni relative alla tassazione per cassa e alla residenza fiscale.

L’interpello 

Nel caso in esame, l'istante, trasferitosi in Grecia e iscritto all’AIRE, ha dichiarato di aver ricevuto l'indennità di fine rapporto dalla cessazione di un’attività di agenzia svolta in Italia.

Tali indennità, corrisposte dalla banca italiana con cui collaborava, si riferiscono al trasferimento del portafoglio clienti ad altri soggetti al momento della cessazione del rapporto.

La questione principale sollevata dal contribuente riguarda l’applicazione della ritenuta alla fonte del 30%, prevista dall’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, oppure l’applicabilità delle disposizioni contenute negli art. 14 e 22 della Convenzione Italia-Grecia, che potrebbero attribuire la potestà impositiva esclusiva alla Grecia in quanto Stato di residenza del beneficiario.

Soluzione delle Entrate

Con la risposta all’interpello in esame, riguardo alla tassazione dell’indennità fine rapporto e convenzione Italia-Grecia, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in base alla normativa italiana, le indennità di fine rapporto derivanti da un’attività di agenzia sono considerate redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 2, let. b), del TUIR e soggette a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 dello stesso TUIR. 

Esse rientrano tra i redditi prodotti in Italia se erogate da soggetti residenti nel territorio italiano, come previsto dall’art. 23 del TUIR. Inoltre, l’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 impone una ritenuta del 30% a titolo d’imposta per i redditi erogati a soggetti non residenti.

L’istante è stato residente in Italia fino alla cessazione del rapporto di lavoro e in Grecia al momento della liquidazione delle somme. Pertanto, le indennità di cui trattasi sono senz’altro riconducibili all’attività svolta in Italia.

In linea con quanto prospettato dalla banca che ha erogato l’indennità di fine rapporto, l’Agenzia Entrate ritiene quindi che tali somme debbano essere assoggettate a tassazione esclusiva in Italia con l’applicazione della ritenuta prevista per i soggetti non residenti in Italia, pari al 30% (artt. 25, comma 2, D.P.R. n. 600/1973).

Infatti, considerato che l'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 soggiace al principio di tassazione per cassa, l'applicazione di tale principio non incide sulla riconducibilità delle indennità in esame all'attività lavorativa svolta in Italia.

Con riguardo alla disciplina convenzionale, l’Agenzia delle Entrate ha poi esaminato la Convenzione Italia-Grecia del 1987, che prevale sulla normativa interna. L’art. 14 della Convenzione stabilisce che i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo sono tassati esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario, salvo il caso in cui il contribuente disponga di una base fissa nello Stato della fonte e i redditi siano attribuibili a tale base.

Pertanto, in applicazione dell'art. 14, par. 1, della Convenzione, non ricorrendo le eccezioni di cui al par. 2 dello stesso articolo, nel caso in esame, le indennità corrisposte all'istante devono essere soggette a tassazione esclusiva nello Stato di residenza al momento dello svolgimento del rapporto di lavoro e di maturazione delle medesime, ossia in Italia.

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