Con la Circolare 20 gennaio 2025, n. 1, l’Agenzia delle Entrate fornisce le proprie istruzioni sulla maxi deduzione del costo del lavoro riconosciuta a imprese e professionisti, anche in forma associata, che conseguono un incremento occupazionale.
Premessa
Si premette che con la Circolare in esame, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sul beneficio per i titolari di reddito da impresa e lavoro autonomo che effettuano assunzioni permanenti.
E’ stato il decreto – del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - del 25 giugno 2024, che ha dato attuazione a tale vantaggio impositivo, introdotto dal D.Lgs. n. 216/2023, specificando gli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione del beneficio, i criteri di determinazione dell’incremento occupazionale e della maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione.
La legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 399 e 400, legge n. 207/2024) ha, poi, prorogato la durata di tale misura, inizialmente prevista per il 2024, fino alla fine del 2027, a condizione che ci sia un aumento annuale dei livelli occupazionali.
La Circolare n. 1/2025
In conseguenza del mutato quadro normativo di riferimento sopra brevemente descritto, con la Circolare n. 1/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i criteri di applicazione dell'incentivo, le modalità di calcolo dell'incremento lavorativo e l'entità dell'ulteriore deduzione, fornendo anche esempi specifici.
In particolare, il beneficio fiscale, introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023, ed esteso al 2027 dalla legge di Bilancio 2025, consiste in una maggiorazione del 20% del costo ammesso in deduzione per l'incremento del personale, che sale al 30% per i dipendenti meritevoli di maggior tutela.
Precisamente, l’art. 1, commi 399 e 400, della legge n. 207/2024, dispone una proroga della suddetta misura, prevedendo che la stessa si applichi anche per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027.
Con la conseguenza che, per ciascuno dei tre periodi d’imposta per i quali è disposta la proroga, la disciplina agevolativa di cui trattasi dovrà essere applicata, con i relativi adeguamenti temporali, facendo riferimento alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 216/2023 e dal citato Decreto attuativo del MEF del 25 giugno 2024 (che riguardano il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023).
Il beneficio è rivolto ai titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 54 del TUIR, a condizione però che il reddito sia determinato analiticamente e che l'attività, antecedentemente all'inizio del periodo d'imposta agevolato, sia stata effettivamente avviata da almeno un anno.
Sono esclusi dal beneficio:
- i datori di lavoro con redditi non classificabili come d'impresa o lavoro autonomo regolare;
- gli imprenditori agricoli che producono esclusivamente un reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR;
- i soggetti che non determinano il reddito in modo analitico (ad es., chi aderisce al regime forfetario o al regime della c.d. tonnage tax).
La maggiorazione spetta solo se, al termine del periodo d'imposta agevolato, l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall'incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.
Quindi, occorre effettuare una duplice verifica circa la sussistenza: (a) dell’incremento occupazionale e (b) dell’incremento occupazionale complessivo.
L'incentivo consente agli operatori economici di incrementare il costo ammesso in deduzione per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato. La maggiorazione, si ribadisce, è pari al 20% e aumenta di un ulteriore 10% in caso di assunzione di persone meritevoli di maggior tutela, come ad es. le persone con disabilità, le donne con almeno due figli minorenni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile.