Con l’ordinanza n. 32330 del 13 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso le pronunce di merito delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado che avevano dato ragione ad un notaio relativamente ad un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, in ordine ad una cessione di credito concessa dalla banca e stipulata a garanzia dell’apertura di un credito riconosciuta due anni prima.
La Cassazione ha spiegato che la cessione è stata stipulata dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento, per questo, a fini fiscali, va trattata come un negozio autonomo, collegato, ma separato e non funzionale al credito concesso.
In tali circostanze, deve applicarsi pertanto l’imposta di registro con aliquota dello 0,5% prevista dall’articolo 6 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986 (Tur), in quanto tra le due operazioni non sussiste rapporto di derivazione necessaria (articolo 21, Tur), anche perché negozi successivi uno all’altro.
Il caso
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad un notaio un avviso di liquidazione dell’imposta di registro in applicazione dell’aliquota dello 0,5% sul valore di 10.228.333 euro, relativamente ad una cessione di crediti pro solvendo del 2016, effettuata da una Fondazione a una Società per azioni. Si trattava di crediti maturati e maturandi nei confronti di Roma Capitale, a garanzia dell'apertura di credito concessa nel 2014 fino alla somma di 3.280.000 di euro.
Il notaio agiva in giudizio contro l'avviso di liquidazione, sostenendo che l’imposta di registro dovesse applicarsi in tal caso in misura fissa, in onore al principio di alternatività ex articolo 40 del Dpr n. 131/1986, poiché la cessione del credito era da considerarsi strumentale e accessoria rispetto all'apertura della linea di credito.
Le decisioni di merito
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, precisando che “l'Agenzia delle Entrate fa leva sull'argomento della autonomia del negozio di cessione dei crediti a garanzia, negozio che avrebbe una sua propria causa e dunque sarebbe autonomamente tassabile in modo proporzionale. Questa tesi presuppone il riferimento ad una causa astratta, meglio tipica, del negozio di cessione, mentre, ai fini dell'imposta occorre avere riguardo alla causa concreta dell'intera operazione negoziale. Nella fattispecie, la cessione dei crediti è fatta a garanzia del finanziamento; da questo punto di vista non ha causa concreta autonoma, essendo il suo scopo quello di garantire un finanziamento, ed essendo i due negozi collegati (apertura di credito e garanzia del medesimo) e volti all'unico scopo di consentire al beneficiario di ottenere il finanziamento, ed al finanziatore di assicurarsi una garanzia”.
Le argomentazioni di primo grado venivano confermate in appello dai giudici di merito, chiamati a pronunciarsi dall'Agenzia delle Entrate. Anche in tal caso, i giudici basavano la propria decisione sul “nesso funzionale e di un collegamento negoziale” tra l'apertura di credito e la cessione dei crediti.
L’Agenzia delle Entrate, forte delle proprie ragioni, proponeva dunque ricorso in Cassazione, ritenendo che i giudici di merito avessero violato l'art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86.
La pronuncia della Cassazione
La Cassazione accoglieva il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, rigettando la decisione dei giudici di secondo grado e, con l’ordinanza n. 32330, precisava che l’atto di cessione del credito, in questo caso specifico, deve considerarsi come negozio autonomo rispetto al contratto di finanziamento e come tale [nel rispetto del principio di cui all’articolo 21 del Tur, in base al quale la distinzione tra tassazione unica e tassazione separata si fonda sulla differenza fra negozio complesso e negozi collegati], va assoggettato ad un’imposta di registro in misura proporzionale e non fissa.
Irrilevante ai fini fiscali, per gli ermellini, il fatto che la cessione del credito avesse il fine di garantire il finanziamento; si tratta in ogni caso di due interessi effettivi e autonomamente distinguibili.
A parere della Cassazione, quindi, i due contratti erano distinti e separati, ancorchè realizzati a due anni di distanza l’uno dall’altro.
In definitiva, per i giudici della Cassazione, quelli di merito avevano errato nel considerare l’intenzione delle parti e lo scopo dell’operazione, e non invece l'autonomia degli effetti dei singoli accordi negoziali conclusi.