A seguito delle necessarie verifiche con l’Agenzia delle Entrate e con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, il Dipartimento per lo Sport ha reso noto, sul proprio sito istituzionale, il primo elenco dei beneficiari del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive relativo al primo trimestre dell’annualità 2023 (codice tributo 6954).
Il credito di imposta individuato con il primo elenco è immediatamente utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena l’esclusione dall’agevolazione.
Il beneficio deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può superare l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, in caso contrario si procederà allo scarto dell’operazione.
Si rammenta che l’agevolazione era stata introdotta dall’articolo 81 del Dl 104/2020 tra le misure di sostegno all’economia durante la pandemia da Covid-19 ed è stata più volte protratta, fino a comprendere gli investimenti effettuati nel primo e terzo trimestre del 2023.
Destinatari dell’operazione sono autonomi, imprese ed enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivo non inferiore a 10mila euro, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paraolimpici, che svolgono attività sportiva giovanile e che presentano ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 prodotti in Italia, almeno pari a 150mila euro e non superiori a 15 milioni di euro.