Per i lavoratori del settore Agricoltura (Cooperative), a gennaio 2025, ci sono importanti novità.
Novità
L’accordo di rinnovo 19 luglio 2024, con vigenza contrattuale 01-01-2024/31-12-2027, si applica ai rapporti di lavoro tra quadri, impiegati, operai agricoli o florovivaisti e le imprese cooperative che alla data del presente accordo applicano, di fatto o per pattuizione, un contratto collettivo del settore agricolo.
Ciascuna delle parti firmatarie del presente CCNL si impegna a non promuovere e a non favorire, azioni intese a portare all'applicazione di altro CCNL di riferimento nel settore, anche nell'ambito di singole cooperative.
Inoltre, anche in considerazione del contenuto del Protocollo d'intesa preliminare, si conviene che in caso di stipula di contrattazione analoga a quella disciplinata dal presente contratto, e sottoscritta dalle medesime Organizzazioni sindacali, la stessa non potrà produrre costi inferiori a quelli derivanti dal presente contratto. Detti costi vanno intesi sia per gli effetti diretti sia per gli effetti indiretti o differiti. Qualora FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro, concordare condizioni meno onerose di quelle previste nel presente CCNL, tali condizioni si intendono estese alle imprese rappresentate dalle Associazioni firmatarie del presente CCNL.
Al fine di risolvere comunque ogni contenzioso che dovesse verificarsi relativamente alla sfera di applicazione del CCNL convengono che la Commissione prevista nel protocollo preliminare di intesa si incontrerà con analoga Commissione paritetica all'uopo definita dalle parti stipulanti l'altro contratto esistente nel settore della cooperazione agro-alimentare su richiesta anche di una sola delle parti stesse.
L’accordo in esame prevede, per gennaio 2025, novità in:
- Permessi per l'assistenza a parenti e affini: Il lavoratore può usufruire di 8 ore annue di permesso retribuito all'anno, frazionabili, per assistenza ai genitori anziani di età pari o superiore a 75 anni nell'ipotesi di ricovero e/o dimissioni da strutture socio-sanitarie e/o di day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche. A decorrere dal 1º) gennaio 2025 il lavoratore può usufruire di 8 ore di permesso retribuito all'anno, frazionabili, per l'assistenza del coniuge, figli ed affini di primo grado nell'ipotesi di ricovero e/o dimissioni da strutture socio-sanitarie e/o di day hospital. Tali permessi non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi ex. L. 104/92 per l'assistenza al medesimo soggetto. Per la fruizione di tali permessi il lavoratore presenterà alla cooperativa idonea documentazione non appena ne abbia disponibilità e, comunque, con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo comprovate ragioni di urgenza.
- Previdenza complementare e Fondi integrativi sanitari: Sono iscritti al FILCOOP Sanitario, salvo rinuncia, tutti gli operai a tempo indeterminato ai quali si applica il presente contratto. La contribuzione al Fondo è determinata nella misura di euro 52,00 annua di cui il 50% a carico dell'azienda e il restante 50% a carico del lavoratore. A decorrere dal 1º gennaio 2025, la contribuzione di cui al periodo precedente è incrementata di euro 48,00 annue a carico dell'azienda e, conseguentemente, la contribuzione annua complessiva è pari ad euro 100,00 di cui euro 74,00 a carico dell'azienda ed euro 26,00 a carico del lavoratore. Gli operai a tempo indeterminato in forza alla data del 16-7-2002, non iscritti al Fondo, saranno iscritti al FILCOOP Sanitario qualora non manifestino per iscritto diversa intenzione entro il 31-12-2002. Per gli operai a tempo indeterminato assunti posteriormente alla data del 31-12-2002 l'iscrizione decorre dalla data di assunzione, salvo disdetta scritta da presentarsi nei termini di 15 giorni dalla stessa data di assunzione. L'azienda invierà al FILCOOP Sanitario la copia della comunicazione di recesso del lavoratore. À decorrere dall'1-1-2011 saranno iscritti al Filcoop sanitario, salvo rinuncia, anche gli operai a tempo determinato compresi nelle convenzioni di cui all'articolo 6 con garanzia occupazionale di almeno 151 giornate annue. Dall'1-1-2014 saranno iscritti, alle condizioni sopra indicate, anche gli operai a tempo determinato: ricompresi in accordi di riassunzione o relativi all'organico aziendale con una garanzia occupazionale, comunque denominati, di almeno 151 giornate annue; con tre anni consecutivi di anzianità aziendale1 a condizione che nell'anno d'iscrizione abbiano un contratto di lavoro per almeno 151 giornate. Dal 1º gennaio 2025 saranno iscritti, alle condizioni sopra indicate, gli operai a tempo determinato che nel triennio precedente hanno effettuato un totale di almeno 360 giornate di lavoro effettivo. La contribuzione per tali lavoratori sarà complessivamente di euro 36 annui di cui il 50% a carico dell'azienda e il restante 50% a carico del lavoratore. A decorrere dal 1º gennaio 2025, la contribuzione di cui al periodo precedente è incrementata di euro 34,00 annue a carico dell'azienda e, conseguentemente, la contribuzione annua complessiva è pari a 70,00 euro di cui euro 52,00 a carico dell'azienda ed euro 18,00 a carico del lavoratore. Gli organi di gestione del fondo Filcoop sanitario definiranno un piano facoltativo aggiuntivo di prestazioni, e le relative modalità operative, a favore degli operai. La relativa contribuzione sarà a carico degli stessi.