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I nuovi modelli di rateizzazione dell’Agenzia Entrate-Riscossione

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I nuovi modelli di rateizzazione dell’Agenzia Entrate-Riscossione

martedì, 21 gennaio 2025

L’art. 13 del D.Lgs. n. 110/2024, in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle Entrate-Riscossione.  

Le nuove disposizioni sulla rateizzazione

I contribuenti che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) per conto degli Enti creditori (Agenzia delle entrate, INPS, ecc.), ma non riescono a saldare in un’unica soluzione, possono pagare a rate, mediante l’istituto della rateizzazione.

La richiesta di rateizzazione delle cartelle di pagamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte di persone fisiche e giuridiche varia in funzione dell’importo del debito nonché della tipologia di rateizzazione richiesta (ordinaria, straordinaria, in proroga). 

Con effetto dal 1° gennaio 2025, cambiano i modelli da utilizzare al riguardo e diventano i seguenti:

  • modello RS per la richiesta di rateizzazione fino a 120.000 euro in 84 rate (c.d. “semplice richiesta”), valevole per tutti i soggetti;
  • modello RDF per la richiesta di rateizzazione documentata, per le persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • modello RDG per la richiesta di rateizzazione documentata, per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fi scali semplificati;
  • modello RDP per la richiesta di proroga di una rateizzazione, valevole per tutti i soggetti.

Infatti, l’art. 13 del D.Lgs. n. 110/2024, modifica l’art. 19, comma 1, e introduce un nuovo comma 1.1 al D.P.R. n. 602/1973 (contenente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), dove si prevedono differenti forme di rateizzazione applicabili alle somme iscritte a ruolo:

  • inferiori o pari a 120.000 euro,
  • superiori a 120.000 su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva.

Si prevede una progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili per le istanze  semplici:

  • fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di importo superiore a 120 mila euro, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata dal contribuente in ragione delle fattispecie previste dal D.M. Dilazioni del 27 dicembre 2024.

La richiesta di rateazione “documentata” nonché la verifica dei presupposti per la determinazione del numero massimo di rate concedibili prevede criteri differenziati:

  • per le persone fisiche, anche titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati (in questo caso assume rilevanza il valore assunto dall’indice “N”),
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali semplificate (in questo caso il valore dell’indice “Alfa”).  
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