Con il Principio di diritto 16 gennaio 2025, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato gli effetti fiscali derivanti dalle operazioni di fusione per incorporazione tra società non residenti, con particolare riferimento alla gestione dell’identificativo IVA in Italia.
Le argomentazioni delle Entrate
Il Principio di diritto in esame, chiarisce le procedure da seguire quando una stabile organizzazione di un soggetto estero si estingue a seguito della fusione, evidenziando l’obbligo per la società incorporante non residente di richiedere una nuova attribuzione o modificare la propria posizione IVA per garantire la continuità operativa nel territorio italiano.
In particolare, le Entrate hanno precisato che, nei casi di fusione per incorporazione, per effetto della quale viene estinta la società incorporata, non è possibile per l’incorporante proseguire l’attività con la partita IVA di quest’ultima: e ciò sia se l’incorporata è un soggetto residente in Italia, sia se si tratta della stabile organizzazione di un soggetto non residente.
Pertanto, dal momento che la società incorporata si estingue, così come il proprio identificativo fiscale, se la società incorporante è un soggetto non residente necessita di una nuova attribuzione/identificazione per poter operare in Italia.
A tal fine, l’art. 35 del D.P.R 633/1972 (decreto IVA), stabilisce che le vicende concernenti l’attività di impresa (inizio, variazione e cessazione) costituiscano oggetto di apposita dichiarazione da espletare mediante il modello AA7/10, necessario anche per la domanda di attribuzione del codice fiscale, ai sensi del D.M. n. 539/1987.
Le dichiarazioni d'inizio attività, variazione dati e cessazione attività, per i contribuenti obbligati all'iscrizione al Registro delle imprese, possono essere presentate con Comunicazione Unica (ComUnica) per via telematica o su supporto informatico. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese e, ove sussistano i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
L’utilizzo del modello è rilevante anche per i soggetti non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia, i quali non possono assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato.
Nello specifico, in presenza di una stabile organizzazione in Italia, non è consentito al soggetto non residente operare tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta, per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre: tali operazioni devono confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione operante nel territorio dello Stato.
La sezione del modello AA7/10 che deve essere compilata nei casi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive è la sezione 1 del quadro D: nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive, da cui derivi l’estinzione del soggetto trasformato (come ad esempio nella fusione per incorporazione), la compilazione di questa sezione comporta l’automatica cancellazione della sua partita IVA e, per le società, anche del relativo codice fiscale.
La costituzione di una nuova stabile organizzazione consentirà di far confluire, in regime di neutralità fiscale, tutti i beni e i diritti afferenti alla stabile organizzazione del soggetto fiscalmente non residente incorporato da un altro soggetto non residente.