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Fringe benefit ai dipendenti mediante documento di legittimazione

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Fringe benefit ai dipendenti mediante documento di legittimazione

giovedì, 16 gennaio 2025

Con la risposta a interpello 13 gennaio 2025, n. 4, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità, da parte del datore di lavoro, di erogare ai propri dipendenti, attraverso un regolamento aziendale ed il relativo piano welfare, beni e servizi, ai sensi dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR.

La fattispecie

Nel caso di specie, l'istante è una società che, mediante regolamento aziendale, intende  adottare un piano di welfare aziendale che preveda appunto l'erogazione di fringe benefit tramite una carta di debito nominativa assegnata ai propri dipendenti da un provider informatico, al quale la società intende affidare la gestione del servizio.

Questa carta di debito potrebbe essere utilizzata dai dipendenti solo presso fornitori specificamente individuati, e soltanto per i beni e i servizi messi a disposizione dal datore di lavoro, nel limite del budget di spesa figurativo dallo stesso assegnato. Inoltre, non sarebbe monetizzabile o convertibile in denaro, ed essendo nominativa, quindi utilizzabile unicamente dal dipendente, non sarebbe cedibile a terzi o commercializzabile. In più, sarebbe spendibile esclusivamente presso gli esercizi commerciali che svolgono attività d'impresa nei soli settori preventivamente individuati dalla società come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti.

Pertanto, la società, in qualità di sostituto d’imposta, chiede all’Agenzia Entrate se la carta di debito in oggetto possa essere qualificata come documento di legittimazione (in base all'art. 6, comma 2, del D.M. Lavoro e Finanze del 25 marzo 2016) e costituire un voucher cumulativo (ex art. 51, comma 3-bis, del TUIR), esentandola quindi dall'obbligo di applicazione della ritenuta a titolo d’acconto (art. 23 D.P.R. n. 600/1973), sul valore dei beni e dei servizi da assegnare ai propri dipendenti.

Soluzione delle Entrate

Nella risposta all’interpello in esame, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato la fattispecie sulla scorta delle vigenti disposizioni, soffermandosi sul concetto di fringe benefit e sul principio di omnicomprensività che regola il reddito da lavoro dipendente (art. 51 del TUIR). 

In particolare, l’Agenzia ha confermato che i documenti di legittimazione (c.d. voucher cartacei o elettronici)  possono rappresentare  anche cumulativamente una pluralità di beni e servizi, a patto che il valore complessivo non superi i limiti previsti dalla normativa (258,23 euro, con deroghe temporanee per il 2024 e 2025  che elevano tale limite a 1.000 o 2.000 euro in specifiche circostanze).

 In questo contesto, la carta di debito elettronica proposta dall'istante soddisfa i requisiti di  legge in quanto: 

  • il suo utilizzo è vincolato al budget aziendale e ai fornitori designati, 
  • si esclude ogni possibilità di monetizzazione o uso al di fuori del piano di welfare. 

L’Agenzia delle Entrate, ricordando le caratteristiche che i voucher monouso o collettivi devono avere, evidenziate anche nella Circolare 28/E/2016, ha precisato che, tenuto conto dei vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla legislazione vigente in materia di fringe benefit e delle modalità di utilizzo della carta presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati dall'istante come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti, è possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti dell'istante la funzione di documento di legittimazione ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, del TUIR. 

Pertanto, l'istante, in qualità di sostituto d'imposta, sull'importo utilizzato dai propri dipendenti per l'acquisto dei beni e servizi previsti dal piano di welfare non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973.

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