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Scioglimento consensuale di un contratto – Regime di tassazione

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Scioglimento consensuale di un contratto – Regime di tassazione

mercoledì, 15 gennaio 2025

Con la risposta a interpello 13 gennaio 2025, n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme corrisposte a titolo di rimborso delle somme anticipate non possono essere qualificate come redditi da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, laddove siano somme restituite al committente a seguito dello scioglimento consensuale del contratto.

La fattispecie

Nel caso di specie, l'istante è una società operante nel settore della costruzione di yacht su misura, che ha stipulato un contratto per la costruzione e la vendita di uno yacht con un cliente (committente) e una società di leasing (la società di leasing era coinvolta esclusivamente per fornire leasing finanziario per lo yacht).

Il contratto prevedeva un pagamento complessivo per lo yacht che includeva varie commissioni e l'IVA, con pagamenti effettuati in base all'avanzamento dei lavori. Dopo il completamento dello yacht, la società ha proposto la risoluzione consensuale del contratto (art. 1372 c.c.), che ha portato la società di leasing a emettere una nota di addebito per gli aggiustamenti dell'IVA dovuti alla risoluzione.

Per tale accordo, la società si è impegnata a rimborsare al cliente tutte le spese sostenute secondo il contratto, compreso un rimborso per i pagamenti iniziali e un risarcimento per le perdite legate all'inflazione. Il rimborso è stato strutturato per evitare doppi pagamenti, con la società che restituiva direttamente gli importi dovuti al cliente.

In relazione al rimborso delle somme anticipate, la società ha dichiarato che è espressamente previsto che lo scioglimento del contratto provochi obblighi restitutori in capo alla società, sia nei riguardi del leasing, sia nei riguardi del committente.

In particolare, al committente sono state quindi riconosciute:

  • una somma a titolo di rimborso delle spese anticipate (maxicanone del contratto di leasing, spese, canoni e integrazione IVA);
  • un indennizzo per la perdita del potere di acquisto a causa degli elevati tassi di inflazione;
  • una somma che costituisce remunerazione per aver permesso lo scioglimento del contratto.

Soluzione delle Entrate

Nella risposta all’interpello in esame, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le somme corrisposte a titolo di rimborso delle somme anticipate non possano essere qualificate come redditi da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, in quanto trattasi di somme restituite al committente a seguito dello scioglimento consensuale del contratto.

Per quanto concerne l'indennizzo per inflazione, secondo l'istante la specifica natura risarcitoria, che l'indennizzo per inflazione riveste, dovrebbe escludere che questo venga assoggettato a tassazione in capo al percipiente. Ciò che si evince anche da una lettura a contrario dell'art. 6, comma 2, del TUIR. L'indennizzo per inflazione, in questo caso, è destinato a compensare la riduzione del potere d'acquisto che la somma rimborsata ha subìto negli ultimi anni, e non è invece diretto a ristorare il committente per la perdita di un reddito, cosicché esso non dovrà essere assoggettato a tassazione in capo al committente, né specularmente, la società dovrà operare alcuna ritenuta.

Peraltro, depone a favore della non imponibilità dell'indennizzo per inflazione anche la natura accessoria che lo stesso assume rispetto all'importo riconosciuto a titolo di rimborso delle somme anticipate. 

Al riguardo, l’Agenzia ritiene invece che detto indennizzo, essendo dovuto per effetto dello scioglimento consensuale del contratto, costituisca, insieme al compenso per lo scioglimento, un reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR, in quanto derivante dall'assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere. 

Ne segue che la società dovrà applicare la ritenuta nella misura del 20% ai sensi dell'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, sia sulla somma corrisposta a titolo di indennizzo per inflazione, sia sul compenso per lo scioglimento.

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