La Legge di Bilancio per l’anno 2025 ha esteso l’applicazione dell’aliquota iva del 5% per i corsi di alpinismo tenuti dalle guide alpine.
Il comma 64 dell’articolo 1 della Legge 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), ha apportato una modifica al numero 1-septies) della parte II-bis della Tabella A annessa al DPR 633/1972.
Il citato numero 1-septies) della parte II-bis della Tabella A è stato introdotto dall’articolo 5, comma 1 del DL 113/2024, successivamente convertito nella Legge 143/2024, ed aveva previsto l’applicazione dell’aliquota iva del 5% all’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, come le scuole di sci e snowboard, in luogo del precedente regime iva di esenzione.
La legge di Bilancio 2025 estende la medesima disciplina anche ai corsi di alpinismo, purché impartiti da:
- guide alpine che svolgono attività di lavoro autonomo;
- scuole di alpinismo.
Rimane inteso che gli stessi corsi, qualora erogati da organismi senza fini di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici, rimangono soggetti:
- al regime di esenzione iva, di cui all’articolo 36-bis del D.L. 75/2023, quando si tratta di prestazioni di servizi strettamente connessi alla pratica dello sport, compresi i servizi didattici e formativi;
- al regime di fuori campo iva, ex articolo 4, comma 4, DPR 633/1972, quando sono resi a favore dei propri associati e tesserati.
La nuova disposizione normativa entra in vigore dal 1° gennaio 2025.
Anche dal punto di vista documentale, si ritiene che vi sia pieno allineamento con quanto previsto per le scuole di sci e snowboard, per cui rimane in vigore l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, introdotto dal DM 22/11/2024 per le attività sportive invernali.
Si ricorda che, qualora non venga emessa la fattura, rimane comunque l’obbligo di certificare il corrispettivo incassato, trattandosi sempre di compensi aventi natura commerciale.