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Anche le attività alpinistiche scontano l’iva al 5%

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Anche le attività alpinistiche scontano l’iva al 5%

venerdì, 10 gennaio 2025

La Legge di Bilancio per l’anno 2025 ha esteso l’applicazione dell’aliquota iva del 5% per i corsi di alpinismo tenuti dalle guide alpine.

 

Il comma 64 dell’articolo 1 della Legge 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), ha apportato una modifica al numero 1-septies) della parte II-bis della Tabella A annessa al DPR 633/1972.

Il citato numero 1-septies) della parte II-bis della Tabella A è stato introdotto dall’articolo 5, comma 1 del DL 113/2024, successivamente convertito nella Legge 143/2024, ed aveva previsto l’applicazione dell’aliquota iva del 5% all’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, come le scuole di sci e snowboard, in luogo del precedente regime iva di esenzione.

La legge di Bilancio 2025 estende la medesima disciplina anche ai corsi di alpinismo, purché impartiti da:

  • guide alpine che svolgono attività di lavoro autonomo;
  • scuole di alpinismo.

Rimane inteso che gli stessi corsi, qualora erogati da organismi senza fini di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici, rimangono soggetti:

  • al regime di esenzione iva, di cui all’articolo 36-bis del D.L. 75/2023, quando si tratta di prestazioni di servizi strettamente connessi alla pratica dello sport, compresi i servizi didattici e formativi;
  • al regime di fuori campo iva, ex articolo 4, comma 4, DPR 633/1972, quando sono resi a favore dei propri associati e tesserati.

La nuova disposizione normativa entra in vigore dal 1° gennaio 2025.

Anche dal punto di vista documentale, si ritiene che vi sia pieno allineamento con quanto previsto per le scuole di sci e snowboard, per cui rimane in vigore l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, introdotto dal DM 22/11/2024 per le attività sportive invernali.

Si ricorda che, qualora non venga emessa la fattura, rimane comunque l’obbligo di certificare il corrispettivo incassato, trattandosi sempre di compensi aventi natura commerciale.

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