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Piano Transizione 5.0. Le novità per il 2025

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Piano Transizione 5.0. Le novità per il 2025

giovedì, 09 gennaio 2025

I commi 427-429, dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2025, riguardo al credito d’imposta “Transizione 5.0”, hanno ampliato, tra l’altro, la platea dei soggetti beneficiari, elevando le percentuali da commisurare al costo dell’investimento ammesso al beneficio. 

La disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0 di cui all’articolo 38 del decreto legge n.39/2024 convertito dalla legge n.56/2024 (Ved. News del 20 dicembre 2024 - “Il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta relativo al Piano Transizione 5.0”) è stata modificata ed integrata con l’ampliamento della platea dei beneficiari e con l’incremento delle percentuali del costo dell’investimento ammesso al beneficio. Tali innovazioni e modifiche sono state introdotte dai commi 427-429, dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 (legge n.207 del 30 dicembre 2024).

In sintesi, evidenziamo le principali novità apportate alla disciplina riguardante il Piano Transizone 5.0: 

  • il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, anche alle società di servizi energetici (ESCo) “certificate da un organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’impresa cliente”;
  • nell’ambito dei progetti di innovazione che consentono una riduzione dei consumi energetici, gli investimenti in impianti che comprendono moduli fotovoltaici concorrono a formare la base di calcolo per il credito d’imposta per un importo che va dal 130% al 150% in relazione alla tipologia dei moduli fotovoltaici oggetto degli investimenti; 
  • è stato elevato al 35% del costo (con eventuali maggiorazioni al 40% e 45% in caso di risparmio energetico più elevato) l’ammontare del credito d’imposta per gli investimenti d’importo fino 10 milioni di euro e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria; 
  • per le società di “locazione operativa”, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario; 
  • la riduzione dei consumi energetici, necessaria per il riconoscimento del credito d’imposta, si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di un contratto di EPC (Energy Perfomance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dagli investimenti effettuati non inferiore al 5%;  
  • è stata riconosciuta la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS); 
  • peraltro, il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, “a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”; in ogni caso non può essere riconosciuto un beneficio maggiore del costo sostenuto; 
  • gli investimenti a cui far riferimento devono essere stati effettuati dal 1° gennaio 2024 e la fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti per i sopra indicati incrementi delle aliquote è subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse stanziate per il finanziamento del beneficio.
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