La Legge di Bilancio 2025, L. 207/2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 305 (supplemento ordinario n. 43) del 31 dicembre 2024 è intervenuta, tra le altre disposizioni, sul regime della deducibilità nel tempo delle quote di ammortamento relative agli avviamenti e alle altre attività immateriali il cui riconoscimento fiscale ha generato l’iscrizione in bilancio di DTA (Deffered Tax Assests).
In particolare, in deroga alla disciplina generale, la L. 145/2018, con l’art. 1, comma 1079, aveva previsto che per le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione attività per imposte anticipate - non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 - la deducibilità ai fini IRES e IRAP dovesse essere applicata in modo scaglionato lungo l’orizzonte temporale e in base alle differenti percentuali previste dalla norma.
Tale regime transitorio è stato modificato anche dalle successive Leggi di Bilancio che hanno sostanzialmente differito - allungando le tempistiche - la deducibilità delle quote di ammortamento pregresse.
Da ultimo, con il comma 16 della Manovra 2025 (L.207/2024) arriva il differimento della deduzione ai fini IRES e IRAP della quota del 13% dell’ammontare delle quote di ammortamento relative all’avviamento e alle altre attività immateriali prevista per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi ossia 2027, 2028 e 2029.
Anche la deduzione dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti (IFRS 9) iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono differite per effetto del comma 17, articolo 1 della L. 207/2024.
Si ricorda che il comma 1067, art. 1, L. 145/2018 ha introdotto la facoltà di dedurre dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.
Il citato comma 17, articolo 1, dispone che la deduzione della quota del 10% di tali componenti, per il periodo in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, è differita in quote costanti rispettivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonché al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi (ossia 2028 e 2029).
A seguito del differimento della deduzione, dovranno essere rideterminati gli acconti relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed ai quattro successivi (secondo le disposizioni contenute nei commi 19 e 20).
Sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non potranno applicarsi le compensazioni né potranno essere computate in diminuzione le eccedenze d'imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Il comma 20 infatti, stabilisce espressamente che non si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, e le disposizioni di cui all’art. 4, c. 3, del D.L. n. 69/1989.