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Ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione

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Ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione

venerdì, 03 gennaio 2025

Con la Risposta a interpello 23 dicembre 2024, n. 269, con l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ad una compagnia assicurativa di diritto francese in merito all’ambito di applicazione della ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulle provvigioni corrisposte agli intermediari per le prestazioni di intermediazione di tipo assicurativo ricevute

 

L’interpello

Nel caso in esame, a seguito del venir meno dal 1° aprile 2024 del regime di esonero dell'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e mediatori di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, una compagnia assicurativa di diritto francese, con sede secondaria in Italia, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli intermediari per le prestazioni di intermediazione di tipo assicurativo ricevute.

Nel dettaglio, l’istante ha chiesto

1) il corretto comportamento da adottare in tema di ritenuta sulle provvigioni di intermediazione assicurative corrisposte, ai sensi dell'art. 25-bis del d.P.R. 600 del 1973, con particolare riferimento alle provvigioni corrisposte agli intermediari che operano nel collocamento delle polizze in oggetto e non risultano iscritti al Registro Unico degli Intermediari tenuto dall'IVASS (di seguito ''RUI'');

2) se può evitare la registrazione delle fatture esenti, emesse dalle agenzie di viaggio, considerato che il relativo costo transita in ogni caso a conto economico mediante il tool tecnico di portafoglio e che ai fini Iva la mancata registrazione non comporta alcun danno, né al contribuente né all'Amministrazione finanziaria.

La normativa

Si ricorda sul piano normativo che l’’art. 25-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, prevede che i soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRPEG (IRES) dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

L’art. 1, comma 89, della legge di Bilancio 2024 ha modificato il comma 5 dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, il quale prevede, per taluni soggetti indicati, l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni.

Soluzione delle Entrate

Con la risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ritenuta si applica anche se, per effetto dell’art. 107, comma 4, del Codice delle assicurazioni private, l’intermediario è esonerato dall’obbligo di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI), atteso che tale circostanza non modifica nella sostanza la natura della prestazione svolta e della provvigione ricevuta.

In precedenza, con la Circolare n. 7/E/2024, l’Agenzia aveva chiarito che la ritenuta si applica anche a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione.

Le Entrate ricordano, infine, che per effetto degli artt. 25 e 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA), il soggetto passivo, anche se si avvale del regime di dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti, è comunque tenuto ad annotare nel registro IVA degli acquisti le fatture emesse dalle agenzie di viaggio per le prestazioni di intermediazione di tipo assicurativo.

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