In merito al “Piano Transizione 5.0” (Vedi News del 6 novembre 2024 - “Piano Transizione 5.0. Le FAQ del MIMIT”), la Risoluzione n.63/E del 18 dicembre 2024 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli investimenti effettuati dalle imprese al fine di sostenere il loro processo di transizione digitale ed energetica.
Come è noto, l’articolo 38 del decreto legge n. 19/2024, convertito dalla legge n.56/2024, con la specifica finalità di incentivare il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, ha istituito il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d’imposta, per gli investimenti effettuati, rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti indicati nel medesimo articolo 38 e nel decreto interministeriale del 24 luglio 2024, il quale ha indicato le modalità attuative, individuando i soggetti beneficiari, la misura del beneficio, le previsioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione e alla relativa fruizione, i connessi oneri documentali, le attività di vigilanza e controllo nonché le cause di decadenza e recupero dell’agevolazione.
Per l’accesso al beneficio, preliminarmente è opportuno ricordare, le imprese devono presentare in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal “Gestore dei Servizi Energetici SpA” (GSE), la documentazione richiesta insieme ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, deve trasmettere mensilmente, con modalità telematiche, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato.
Successivamente, nel rispetto della procedura predisposta dal decreto attuativo del 24 luglio 2024, il GSE deve trasmettere all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del beneficio riconosciuto tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta concesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto n.241/1997, entro la data del 31 dicembre 2025, “presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento”. L’ammontare non ancora compensato all’indicata data sarà riportato in avanti e sarà utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del beneficio, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è stato istituito dalla citata risoluzione il seguente codice tributo:
- “7072” - denominato “Credito d’imposta - Transizione 5.0 - Articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19”.
Operativamente, come evidenzia la risoluzione, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati, è chiamata a verificare che i contribuenti fruitori siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dal medesimo GSE.