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Scuole Materne (Fism) e welfare contrattuale

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Scuole Materne (Fism) e welfare contrattuale

martedì, 17 dicembre 2024

L’accordo 26 novembre 2024, che riguarda i dipendenti delle Scuole Materne (Fism) prevede che i dipendenti possono usufruire di strumenti di welfare.

Welfare contrattuale

L’accordo 26 novembre 2024, che si applica al personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM, prevede che i lavoratori hanno diritto a strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31.12.2025. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori in forza alla data della stipula del presente contratto o successivamente assunti entro il 31.12.2024:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno 2024 (1° gennaio - 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre - 31.12.2024.

I suddetti valori sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico del datore di lavoro.

Il valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o impiegati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso il medesimo datore di lavoro.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi già in essere riconosciute dal datore di lavoro sia unilateralmente per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che per Accordi collettivi.

I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il suddetto valore, o parte di esso, al Fondo di Previdenza Complementare “Espero”, quale quota a carico del datore di lavoro, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico del datore di lavoro non potrà superare complessivamente i 200 euro per il 2024.

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