Con Risoluzione 9 dicembre 2024, n. 60, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trasferimento contestuale e per pari importo di valuta tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto ed espressi nella stessa valuta estera non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante ai fini della tassazione dei redditi diversi.
La fattispecie
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio delle risposte rese in sede di interpello e consulenza giuridica, è emersa l’esigenza di fornire chiarimenti corca il trattamento fiscale delle ipotesi di trasferimento di valuta tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto ed espressi nella stessa valuta estera.
Nelli specifico, il documento in esame prende in considerazione il caso relativo a contribuenti residenti nel territorio dello Stato che detengono un conto corrente in valuta estera avente corso legale presso un istituto bancario estero, soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale, che decidono di trasferire le somme ivi disponibili, per tranches e contestualmente, presso un nuovo istituto bancario estero, estinguendo il precedente conto corrente e aprendone uno nuovo.
In particolare, è stato posto il dubbio che tale operazione, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-ter), del TUIR, possa essere considerata prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente e, quindi, essere assoggettata a tassazione in ordine alle plusvalenze eventualmente realizzate sui differenziali di cambio relativi alla valuta estera considerata.
Argomentazioni delle Entrate
Si premette che in base all'art. 67, comma 1, lett. c-ter), del TUIR, le plusvalenze derivanti dal trasferimento oneroso di valute estere sono tassabili, compresi i prelievi da depositi o conti correnti. Tuttavia lo stesso art. 67 introduce una condizione per assoggettare a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti, stabilendo che concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire (ora 51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui.
Ciò posto, per l’Agenzia Entrate, nel caso di specie non ricorre un’ipotesi di prelievo fiscalmente rilevante ai sensi dell’art. 67 detto, deponendo in tal senso la Circolare n. 165/1998, sia nella parte in cui stabilisce che il legislatore ha inteso tassare solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia stata acquisita e mantenuta la disponibilità per fini di mero investimento, che, per presunzione di legge, deve ritenersi esistente nelle ipotesi in cui la valuta sia stata ceduta a termine o sia rinveniente da depositi o conti correnti; nella medesima Circolare si chiarisce che alla cessione a titolo oneroso della valuta, il legislatore ha equiparato anche il prelievo dal conto corrente o dal deposito.
L’introduzione di tale equiparazione è giustificata dalla considerazione che quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta.
Nell’ipotesi in esame non si realizza, quindi, un prelievo secondo quanto previto dalla norma, ma un trasferimento contestuale e per pari importo, da un conto ad un altro – entrambi intestati allo stesso soggetto – nella medesima valuta estera e senza acquisti di prodotti finanziari o altre operazioni espressive di un’attività di investimento, soggetto anch’esso all’adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale.
Si allineano ulteriormente a tale conclusione anche la Risposta a interpello n. 397/2022 e la Circolare n. 30/E/2023, in riferimento alle criptovalute, i quail hanno chiarito specificamente che il trasferimento da una tipologia di wallet ad un’altra di proprietà del medesimo contribuente non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante.