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Concordato preventivo biennale – Trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti

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Concordato preventivo biennale – Trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti

martedì, 10 dicembre 2024

Con la Risposta a interpello 6 dicembre 2024, n. 247, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in  merito  alla  sussistenza  di  una  causa di decadenza o cessazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB) in caso di trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti (STP).  

L’interpello 

Nella fattispecie in esame, un’associazione tra avvocati, spiega che sta valutando la possibilità di aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) e che nello stesso tempo intende proseguire lo svolgimento dell'attività professionale nella veste di società tra professionisti e trasformarsi in una srl (nel caso una STP). Tale operazione avverrebbe senza variazioni della compagine sociale e in costanza delle quote sociali assegnate rispetto a quelle di partecipazione agli utili.

Sicché, lo studio associato intende sapere se la trasformazione in STP in veste di srl  possa determinare effetti sull'adesione alla proposta di concordato. L'associazione chiede in sostanza  di chiarire se la trasformazione possa comportare una causa di decadenza o cessazione del CPB, come previsto dal D.Lgs. n. 13/2024.

Soluzione delle Entrate

Con la risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate (richiamando quanto già indicato nella Circolare n. 18/E/2024), ribadisce che la finalità della normativa contenuta nel D.Lgs. n. 13/2024, è di scongiurare la possibilità che un soggetto aderisca ad una proposta di concordato riferita a una realtà economica diversa da quella risultante in esito all’operazione straordinaria. In sostanza, il legislatore ha inteso limitare l’accesso al concordato a quei contribuenti che presentano dati storici dichiarati inferiori a quelli che dichiarerebbero successivamente all’effettuazione delle operazioni straordinarie. 

Nello specifico, l’operazione determina una modifica soggettiva tra il soggetto che ha aderito al CPB (l’associazione professionale) e quello che materialmente lo applicherà nel biennio di riferimento (la STP) tale da determinare la cessazione dal concordato ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024. Più in particolare, l’operazione determina una modifica della categoria di reddito e dei corrispondenti criteri di determinazione in quanto il mutamento della veste giuridica impone il passaggio dal reddito di lavoro autonomo professionale al reddito d’impresa. Ciò si riflette sulle regole per il calcolo della base imponibile oggetto di concordato (si passerebbe infatti dall’art. 15 all’art. 16 del D.Lgs. n. 13/2024) e incide sulle dinamiche di funzionamento degli ISA (diverse tra lavoratori autonomi e imprese).

Inoltre, nel caso oggetto di interpello, è configurabile un’ulteriore causa di esclusione; verrebbe infatti in considerazione l’ipotesi di modifica dell’attività volta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo che per la nuova attività sia prevista l’applicazione del medesimo ISA (art. 21, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 13/2024). 

Per l’attività degli studi legali esercitata in forma di lavoro autonomo e (anche) in forma associata è approvato uno specifico ISA; non esiste invece alcun ISA per l’attività di studi legali esercitata in forma di impresa.

Quindi, nella fattispecie in trattazione, la trasformazione dell’associazione professionale tra avvocati in STP srl comporta una modifica dell’attività rilevante ai fini della cessazione del CPB poiché, a seguito della stessa, il soggetto risultante dalla trasformazione non applicherà alcun ISA (se continua ad adottare il codice ATECO per gli studi legali), oppure applicherà un ISA diverso da quello utilizzato ai fini della definizione della proposta di CPB.

Viene infine confermato dalle Entrate che, ricorrendo una causa di cessazione dal CPB, non è applicabile la disposizione che vincola al pagamento delle imposte sul reddito concordato se maggiore di quello effettivamente percepito (art. 22, comma 3-bis, D.Lgs. n. 13/2024); la previsione opera solo con le cause di decadenza dal CPB.

Da ultimo, l'Agenzia ha chiarito che, in caso di cessazione del CPB, le imposte e i contributi si determinano sulla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta corrente, e non sul reddito concordato.

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