 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
Tassazione Crediti edilizi: prevale il Codice della Crisi d'impresa sul blocco compensazioni

News

Disposizioni in genere
torna alle news

Tassazione Crediti edilizi: prevale il Codice della Crisi d'impresa sul blocco compensazioni

martedì, 03 dicembre 2024

Con la Risposta a interpello 29 novembre 2024, n. 237, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di crediti edilizi, relativamente al blocco delle compensazioni di cui all'art. 121, comma 3-bis, D.L. 34/2020 e alla liquidazione giudiziale (art. 155 D.Lgs. n. 14/2019, Codice della Crisi di impresa).

La fattispecie

Nel caso di specie, il Curatore e legale rappresentante di una società in liquidazione giudiziale, fa presente che la società, alla data di liquidazione, risulta titolare presso la Piattaforma cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate di diversi crediti di imposta relativi ai contributi ed agevolazioni previsti dagli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), e che la stessa risulta, altresì, avere debiti erariali scaduti di cui IRES, IRAP e IVA, oltre ulteriori debiti erariali dovuti per il 2023 nonché destinataria di cartelle/avvisi emessi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L'istante intende cedere i predetti crediti di imposta tramite procedure competitive, previa autorizzazione da parte del Ccomitato dei creditori e Giudice Delegato, per poi ripartire il ricavato tra tutti i creditori nel rispetto della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione.

In particolare, l'incertezza giuridica sollevata dall'istante riguarda la natura di tali crediti, che se giuridicamente qualificabili quali crediti verso l'Erario, incontrerebbero un duplice ostacolo rappresentato:

  • dall'art. 119-ter, comma 3-bis, D.L. n. 34/2020: ''in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, dei crediti d'imposta presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi...'';
  • dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), che all’art. 155 consente ai terzi di compensare i propri debiti verso il debitore assoggettato a liquidazione giudiziale con i crediti, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale.

Soluzione delle Entrate

L’istante, a conclusione del quesito, ha manifestato che nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate potrebbe bloccare la cessione a terzi dei predetti crediti d'imposta opponendo la compensazione con i maggiori debiti fiscali della società.

Si ricorda che l’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006 prevede un divieto di compensazione nel modello F24 laddove siano presenti carichi di ruoli superiori a 100.000 euro. Il divieto vale anche per i crediti agevolativi, ad esempio derivanti dai bonus edilizi.

Affinché la compensazione operi, è necessario che i rispettivi crediti siano omogenei, nel senso che possono essere compensati soltanto crediti della stessa specie (ad esempio,  obbligazioni pecuniarie, obbligazioni aventi ad oggetto la consegna di una certa quantità di cose fungibili o di uno specifico bene), liquidi, ossia certi nel loro ammontare requisito, tuttavia, che non deve necessariamente, preesistere rispetto all'apertura della procedura, potendo sussistere al momento della pronuncia della compensazione, ovvero quando la compensazione viene eccepita  ed esigibili, ovvero non sottoposti a termini o condizioni.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, nella fattispecie in oggetto, conclude l’Agenzia Entrate, prevale la ''norma speciale'' contenuta nell'art. 155 del Codice della Crisi d'Impresa indipendentemente dalla natura dei crediti vantati essendo prioritaria, in tale circostanza, l'esigenza di garantire un incasso certo, sia pure mediante compensazione anche con crediti agevolativi, a fronte del rischio di un pagamento ''falcidiato'' all'esito della procedura.

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati