Con Risposta a interpello 28 novembre 2024, n. 231, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito se le borse di studio concesse ai figli dei dipendenti possono non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR.
La fattispecie
Nel caso di specie, l'ente istante intende erogare somme, a titolo di borsa di studio, ai figli dei dipendenti che avessero superato gli esami principali e complementari previsti nel corso dei vari anni accademici, ottenendo una valutazione media non inferiore a 26/30.
L'accoglimento delle domande era subordinato alla duplice condizione che lo studente risultasse fiscalmente a carico del genitore richiedente e che non avesse beneficiato, per l'anno di riferimento, di analoghe erogazioni, di natura sia pubbliche che privata.
L'Ente chiede di conoscere se le borse di studio in oggetto possano concorrere o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR).
In caso di risposta affermativa, l'istante domanda inoltre se sia tenuto a richiedere ai dipendenti la documentazione che provi che le somme ricevute siano effettivamente destinate all'uso previsto, in conformità con le indicazioni fornite dalla Circolare n. 238/E/2000.
Soluzione delle Entrate
Con la Risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le borse di studio concesse per merito ai figli dei dipendenti non rientrano tra i redditi imponibili.
Si ricorda al riguardo che ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (principio di onnicomprensività).
Il successivo comma 2 prevede, tra i valori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, alla lettera f-bis), le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
Come già chiarito dalla Circolare n. 28/E/2016, la menzione delle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione. In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.
Circa le modalità di erogazioni delle prestazioni, l’attuale formulazione della norma in esame conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.
Nel caso di specie emerge quindi che uno dei requisiti richiesti per l’erogazione della borsa di studio sia rappresentato dal raggiungimento dei suddetti livelli di eccellenza.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le borse di studio erogate dall’istante non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lett. f-bis) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, e che, essendo esse finalizzate a premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti, non sia necessaria la produzione da parte dei dipendenti della documentazione atta a dimostrare l’utilizzo di tali somme erogate.
L’Agenzia precisa a tal fine che nella CU 2024, l'importo delle borse di studio in oggetto deve essere esposto nel punto 465, indicando nel precedente punto 464, il codice 23.