Con Risposta a interpello 22 novembre 2024, n. 226, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti a un quesito diretto a conoscere la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 65, della legge n. 190 del 2014 in merito all'applicazione dell'aliquota IVA del 5% al reddito determinato secondo i criteri di cui ai commi 54 e ss. del ditto art. 1 (''regime forfetario'').
La fattispecie
Nel caso di specie, una contribuente ha prestato, fino a luglio (n), attività di lavoro dipendente come responsabile della comunicazione presso una S.r.l., e ha avviato, in maggio (n), un'attività di lavoro autonomo.
L’istante precisa, altresì, di aver adottato la contabilità semplificata per l'anno di imposta (n) poiché - per tale anno - ricorreva la causa di esclusione dal regime forfetario (poiché l'anno precedente l'apertura della partita IVA - (n-1) - aveva conseguito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro), e di aver intenzione di aderire a detto regime forfettario solo dal periodo di imposta (n+1).
Perranto, la contribuente chiede se possa fruire dell'aliquota agevolata del 5% a decorrere dal secondo anno di inizio dell'attività (n+1) e fino al quinto anno di attività.
Nel caso in oggetto, pertanto, pur avendo iniziato l'attività professionale nel corso del (n), la contribuente intenderebbe fruire dell'aliquota agevolata del 5% per il periodo d'imposta (n + 1) e per i successivi fino al compimento del quinquennio di attività.
Soluzione delle Entrate
Con la Risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel passaggio dal regime ordinario al regime forfetario non si applica l'aliquota agevolata del 5%.
Dunque parere opposto a quello dell’istante, che riteneve che l'attività di lavoro autonomo di cui trattasi, non si configuri, in nessun modo, come mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. L'attività si configurerebbe pertanto come nuova attività, non avendo la stessa esercitato nei 3 anni precedenti l'inizio di tale attività, alcuna attività professionale, ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare.
Al riguardo si ricorda che l’aliquota dell’imposta sostitutiva per chi aderisce al regime forfettario è pari al 5% nei primi cinque anni di attività, a condizione che “l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”.
Infatti, l’art. 1, comma 65, della legge n. 190 del 2014, per i contribuenti in regime forfetario, prevede che al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi l’aliquota dell’imposta sostitutiva sia pari al 5%, in luogo dell’aliquota del 15%.
Un vincolo dalla finalità antielusiva, che tende ad evitare che l’applicazione della tassazione agevolata del 5% sia utilizzata in caso di modifica della veste giuridica della attività esercitata in precedenza o in caso, ad esempio, di mera variazione del codice ATECO.
Nella Risposta all’interpello in esame, tale aspetto viene posto in particolare evidenza dall’Agenzia delle Entrate, sottolineando la necessità di valutare se la nuova attività svolta con l’apertura della partita IVA si rivolga alla medesima clientela e necessità delle stesse competenze lavorative.
L’applicazione della flat tax del 5% è riservata a chi inizia “una nuova attività applicando ab origine il regime forfettario”. Chi inizia una nuova attività in regime ordinario e passa successivamente nel regime forfettario, ancorché nei 5 anni di avvio, non può fruire della tassazione ultra ridotta (dal 15 al 5%).
In conclusione, venuta meno la causa d’esclusione relativa al valore dei redditi da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro nell’anno precedente, resta possibile solo applicare il regime forfettario con le regole ordinarie, beneficiando quindi dell’imposta sostitutiva agevolata del 15%.