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Esonero contributivo totale per beneficiari di ADI e SFL – Istruzioni INPS

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Esonero contributivo totale per beneficiari di ADI e SFL – Istruzioni INPS

venerdì, 22 novembre 2024

Con il Messaggio 20 novembre 2024, n. 3888, l’INPS fornisce i dettagli operativi e le istruzioni per l’accesso all’esonero contributivo previsto per le assunzioni e le trasformazioni contrattuali legate all’Assegno di Inclusione (ADI) e al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), introdotti dal D.L. n. 48/2023 (legge n. 48/2023). 

Premessa

Si premette che i datori di lavoro che assumono dipendenti percettori di Assegno di Inclusione (AdI) o Supporto Formazione Lavoro (SFL) godono di un esonero contributivo fino al 100%. A tal fine, l’INPS ha rilasciato il modulo per la richiesta del beneficio.

Nella domanda di bonus assunzione AD/ISFL bisogna indicare se l’assunzione è avvenuta tramite agenzie per il lavoro: in questo caso, scatta in automatico un bonus anche per l’intermediario, informato via PEC. 

Il Messaggio INPS n. 3888 del 2024

Nello specifico, con il Messaggio in esame, l’INPS ha comunicato che all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul proprio sito istituzionale, è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), come previsto dagli artt.  10 e 12 del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro). 

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione in questione, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del detto modulo di istanza on-line “Esonero SFL-ADI”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:  indicazione del lavoratore assunto; indicazione della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI); codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato; importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità; indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale; misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio; indicazione dell’eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.

Nell’ipotesi in cui risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, l’INPS informa che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione. 

A seguito dell’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

Al fine del riconoscimento del contributo alle agenzie o agli enti che hanno effettuato l’intermediazione, nel modulo telematico di richiesta dell’esonero per l’assunzione effettuata, il datore di lavoro interessato deve dichiarare se l’assunzione sia avvenuto a seguito della specifica attività di mediazione (art. 10, comma 4, D.L. n. 48/2023).

Qualora, nel modulo telematico, venga dato rilievo a tale specifica modalità di attivazione del rapporto di lavoro, le procedure telematiche riconoscono il contributo spettante alle agenzie/enti, che vengono informate del contributo riconosciuto mediante invio, da parte dell’INPS, di una specifica comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

A seguito del riconoscimento del contributo, l’agenzia/ente può accedere al cruscotto appositamente predisposto dall’INPS sul sito istituzionale, inserendo l’IBAN presso il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo spettante.

Inoltre, con l’accesso allo stesso cruscotto, l’agenzia/ente interessato può visionare il dettaglio degli importi spettanti per ogni rapporto di lavoro incentivato per il quale sia stato dichiarato l’utilizzo dell’attività di intermediazione e degli eventuali importi già fruiti.

Il pagamento del contributo viene effettuato in modalità accentrata, mediante liquidazione su contabilità di sede, con le seguenti tempistiche: a partire dal trentesimo giorno successivo all’inserimento e conferma dell’IBAN da parte del soggetto interessato nella piattaforma dedicata; gli eventuali ulteriori importi spettanti vengono accreditati nei 30 giorni successivi alla data dell’ultimo pagamento.

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